IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La presente legge disciplina la tipologia delle essenze da
destinare alle finalita' della legge 29 gennaio 1992, n. 113;
"Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per
ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica".
2. Il dettato della presente legge si applica anche ai minori
adottati.