IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La presente legge disciplina  la  tipologia  delle  essenze  da
destinare  alle  finalita'  della  legge  29  gennaio  1992,  n. 113;
"Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un  albero  per
ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica".
   2.  Il  dettato  della  presente  legge si applica anche ai minori
adottati.