IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 27 luglio 1978,
n. 20, la Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare
provvisoriamente, fino e quando non sara' approvato per legge il
bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 e, comunque, non
oltre il 28 febbraio 1993, il bilancio 1992, secondo gli stati di
previsione e con le modalita' di cui alla legge regionale 16 giugno
1992, n. 3 e successive modifiche.