IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Oggetto della legge
1. In conformita' a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e in attesa della disciplina di cui all'art. 36,
terzo comma della stessa legge, per il coordinamento degli orari
degli uffici commerciali, dei servizi pubblici, nonche' degli orari
di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni
pubbliche, la presente legge detta prime norme per l'esercizio, da
parte dei sindaci, delle competenze in materia di coordinamento degli
orari dei servizi e per il finanziamento delle attivita' di ricerca
ad esso connesse.