IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Beni da alienare
 
   1.  La giunta regionale e' autorizzata ad alienare i beni immobili
indicati nelle tabelle A) e B) allegata alla presente legge,  facenti
parte  del  patrimonio  disponibile  della regione e comunque in esso
ricompresi ai fini della loro alienazione  e  non  necessari  all'uso
pubblico.