IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Beni da alienare
1. La giunta regionale e' autorizzata ad alienare i beni immobili
indicati nelle tabelle A) e B) allegata alla presente legge, facenti
parte del patrimonio disponibile della regione e comunque in esso
ricompresi ai fini della loro alienazione e non necessari all'uso
pubblico.