IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Dopo il primo comma del punto 2, modalita' e forme di caccia,
della legge regionale 13 agosto 1992 n. 38 e' aggiunto il seguente
comma:
"Le amministrazioni provinciali che si avvalgono delle deroghe di
cui al successivo punto 8, individuano le zone dove e' consentita la
caccia da appostamento e/o in forma vagante e con l'ausilio del cane
nel periodo compreso fra il 7 e il 31 gennaio 1993. La caccia alla
volpe e al cinghiale nel periodo suddetto puo' essere esercitata
nella forma della battuta con l'uso dei cani".
Dopo il primo comma del punto 8 della stessa legge regionale 13
agosto 1992 n. 38 e' aggiunto il seguente comma:
"Le amministrazioni provinciali possono, con provvedimento
motivato, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le
aziende faunistico-venatorie e a preminente vocazione venatoria, nel
periodo compreso fra il 7 e il 31 gennaio 1993".
La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
Firenze, 5 gennaio 1993
GIANNARELLI
La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il
9 dicembre 1992 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il
4 gennaio 1993.