IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' abrogato l'articolo 20 della legge provinciale 11 aprile
1990, n. 8.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge
provinciale n. 8/1990, sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 26, 29,
34, 35, 36, 37, 41, 45 e 48 della legge provinciale 16 febbraio 1981,
n. 3.
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge
provinciale n. 8/1990, sono abrogati gli articoli 2, 3, 17, 18, 19,
22 e 27 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51.
4. I commi 2 e 3 dell'articolo 31 della legge provinciale n.
3/1981, modificato dall'articolo 15 della legge provinciale n.
51/1983, e sostituito dall'articolo 11 della legge provinciale n.
8/1990, sono cosi' sostituiti:
"2. Le commissioni d'esame per la parte giuridico-economica
dell'esame di maestro artigiano sono composte:
a) da un direttore o da un insegnante di scuola professionale o
da un funzionario dell'assessorato provinciale competente in materia,
quale presidente;
b) da due esperti nelle materie di diritto, contabilita',
ragioneria ed economia aziendale;
c) da un artigiano iscritto al ruolo degli artigiani
qualificati.
3. Le commissioni d'esame per la parte tecnico-professionale e
pratica dell'esame di maestro artigiano sono composte:
a) dal presidente di cui al comma 2, lettera a);
b) da due artigiani iscritti al ruolo degli artigiani
qualificati per l'attivita' artigiana oggetto dell'esame o per
un'attivita' artigiana similare.
c) da un insegnante di scuola professionale o di un istituto
tecnico superiore o da un libero professionista oppure da un maestro
artigiano, esperti nelle materie oggetto d'esame".