IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione di spesa
1. Limitatamente all'anno finanziario 1993 e' autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 2.500 milioni per l'aplicazione della legge
regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente incentivi per la
realizzazione di impianti di innevamento artificiale.
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge
gravera' sul bilancio della Regione per l'anno 1993 al capitolo
64540.
3. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede
mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al
capitolo 69020, a valere sugli accantonamenti previsti allo allegato
n. 8 al bilancio per l'anno in corso, concernenti:
a) Valorizzazione sentieri di montagna (area Sviluppo ecomico -
Settore Turismo - punto 6.5.1.) - lire 800.000.000;
b) Realizzazione di un'area attrezzata di interesse turistico in
Aosta (area Sviluppo economico - settore Turismo - punto 6.5.7.) -
lire 250.000.000.
c) Ristrutturazione di un fabbricato da destinare a - Foyer de
montagne" in Valgrisenche (area Sviluppo economico - settore Turismo
- punto 6.5.8.) - lire 1.450.000.000.