IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Autorizzazione di spesa
 
   1.  Limitatamente  all'anno  finanziario   1993   e'   autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 2.500 milioni per l'aplicazione della legge
regionale  7  agosto  1986,  n.  42,  concernente  incentivi  per  la
realizzazione di impianti di innevamento artificiale.
   2.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
gravera' sul bilancio della  Regione  per  l'anno  1993  al  capitolo
64540.
   3.  Alla  copertura  della  spesa  di  cui  al comma 1 si provvede
mediante utilizzo per pari importo  degli  stanziamenti  iscritti  al
capitolo  69020, a valere sugli accantonamenti previsti allo allegato
n. 8 al bilancio per l'anno in corso, concernenti:
     a) Valorizzazione sentieri di montagna (area Sviluppo ecomico  -
Settore Turismo - punto 6.5.1.) - lire 800.000.000;
     b) Realizzazione di un'area attrezzata di interesse turistico in
Aosta  (area  Sviluppo  economico - settore Turismo - punto 6.5.7.) -
lire 250.000.000.
    c) Ristrutturazione di un fabbricato da destinare a  -  Foyer  de
montagne"  in Valgrisenche (area Sviluppo economico - settore Turismo
- punto 6.5.8.) - lire 1.450.000.000.