(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna
n. 54 del 21 giugno 1993)
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Modifica dell'art. 6 della legge regionale 17 maggio 1986, n. 16
"Definizione di istanza minima tra impianti"
1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 16 del
1986 viene inserito il seguente comma:
"2.- bis. La tolleranza nella misura massima, per difetto, del
dieci per cento si applica altresi' nella misurazione lineare delle
distanze previste per gli impianti di distribuzione di gpl e metano e
non in quelle di raggio".