IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Limiti alle spese elettorali dei candidati
 
   1.  Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato nelle
elezioni per il Consiglio regionale non possono superare  l'ammontare
di   lire   40   milioni,  piu'  50  lire  per  ogni  abitante  della
circoscrizione elettorale nella quale il candidato  si  presenta.  Le
spese  per  la  campagna  elettorale  di  chi  e'  candidato  in piu'
circoscrizioni non possono comunque superare l'importo ammesso per la
circoscrizione elettorale piu' numerosa.
   2. Ai fini della determinazione della quota variabile  di  cui  al
comma   1,   la  popolazione  residente  in  ciascuna  circoscrizione
elettorale e' quella indicata nel decreto del Presidente della Giunta
regionale con il quale e' stabilita  l'assegnazione  dei  seggi  alle
circoscrizioni.