IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Limiti alle spese elettorali dei candidati
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato nelle
elezioni per il Consiglio regionale non possono superare l'ammontare
di lire 40 milioni, piu' 50 lire per ogni abitante della
circoscrizione elettorale nella quale il candidato si presenta. Le
spese per la campagna elettorale di chi e' candidato in piu'
circoscrizioni non possono comunque superare l'importo ammesso per la
circoscrizione elettorale piu' numerosa.
2. Ai fini della determinazione della quota variabile di cui al
comma 1, la popolazione residente in ciascuna circoscrizione
elettorale e' quella indicata nel decreto del Presidente della Giunta
regionale con il quale e' stabilita l'assegnazione dei seggi alle
circoscrizioni.