(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 6
                        del 1 febbraio 1994)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Nelle  more  di  una  riorganizzazione complessiva del settore
forestale, le garanzie occupazionali previste dalla  legge  regionale
18  aprile  1981,  n. 66, e successive modificazioni, sono confermate
fino al 31  dicembre  1994  nei  confronti  dei  lavoratori  a  tempo
indeterminato  e  a  tempo  determinato con garanzie occupazionali di
centocinquantuno, centouno e  cinquantuno  giornate  lavorative  gia'
iscritti  negli  elenchi  istituiti  dall'articolo  6  della medesima
legge.
   2. Sono altresi' confermati fino alla stessa data del 31  dicembre
1994  i contingenti distrettuali di cui alla legge regionale 5 giugno
1989, n. 11, nonche' le disposizioni contenute nell'articolo 36 della
medesima legge.