(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 6 del 1 febbraio 1994) L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Nelle more di una riorganizzazione complessiva del settore forestale, le garanzie occupazionali previste dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, e successive modificazioni, sono confermate fino al 31 dicembre 1994 nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato con garanzie occupazionali di centocinquantuno, centouno e cinquantuno giornate lavorative gia' iscritti negli elenchi istituiti dall'articolo 6 della medesima legge. 2. Sono altresi' confermati fino alla stessa data del 31 dicembre 1994 i contingenti distrettuali di cui alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, nonche' le disposizioni contenute nell'articolo 36 della medesima legge.