L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Licenze di attingimento 1. Nelle more dell'adozione di un'organica disciplina in materia di acque pubbliche, nella Regione siciliana si applica il decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, tranne che per la disposizione di cui all'art. 9, comma 3. 2. Le licenze di attingimento rilasciate dopo l'entrata in vigore della presente legge valgono come prima autorizzazione e sono pertanto rinnovabili per non piu' di cinque volte, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.