L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Licenze di attingimento
 
   1. Nelle more dell'adozione di un'organica disciplina  in  materia
di  acque  pubbliche,  nella  Regione siciliana si applica il decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275, tranne che per la disposizione di
cui all'art. 9, comma 3.
   2. Le licenze di attingimento rilasciate dopo l'entrata in  vigore
della  presente  legge  valgono  come  prima  autorizzazione  e  sono
pertanto rinnovabili per non piu' di cinque volte, ai sensi dell'art.
9, comma 2, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.