(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 28
dell'8 giugno 1994)
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Provvedimenti a carico di sindaci
e dipendenti comunali inadempienti
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, i sindaci dei comuni provvedono agli adempimenti di cui
all'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in
riferimento ai procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio,
con la specifica individuazione del responsabile dell'unita'
organizzativa preposta ai procedimenti medesimi.
2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 81 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
modifiche, la sanzione della sospensione dalla qualifica e' inflitta
a funzionari ed impiegati responsabili dei procedimenti di
repressione dell'abusivismo edilizio, qualora essi ritardino la
predisposizione degli atti del procedimento e la loro trasmissione al
sindaco, oltre trenta giorni dal momento in cui e' giunta formale
denuncia dell'illecito od e' sorto l'obbligo di emanare determinati
atti.
3. La mancata adozione,, da parte del sindaco, dei provvedimenti
di repressione dell'abusivismo edilizio, entro i termini previsti
dalle relative disposizioni di legge, e comunque entro il termine
massimo di venti giorni dalla trasmissione della proposta di
provvedimento da parte dei funzionari od impiegati responsabili,
costituisce grave e persistente violazione di legge, sanzionata con
la rimozione, ai sensi dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n.
142, cosi' come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.
48, quando si sia verificata almeno cinque volte nel corso del
mandato.
4. I sindaci rimossi per le ragioni di cui al comma 3 non possono
essere candidati per la elezione per la carica di sindaco nello
stesso comune, nella competizione elettorale successiva alla loro
rimozione.
5. La violazione dei doveri di cui al comma 1 e' rilevante ai fini
dell'applicazione della sanzione di cui al comma 3.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono espressa
modificazione degli articoli 40 e 51 della legge 8 giugno 1990, n.
142, cosi' come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.
48.