L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
 
la presente legge:
 
                               Art. 1.
         Misura e modalita' di corresponsione dei contributi
 
   1. Nelle more della nuova disciplina  degli  autoservizi  pubblici
locali  per  il  trasporto  di  persone,  la  Regione  provvede  alla
corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della
legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.
   2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1  e'  autorizzata  per
l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 240.000 milioni.
   3. Il contributo per ciascuna azienda e' proporzionalmente ridotto
ove  l'ammontare  complessivo dei contributi spettanti ai sensi della
legge regionale 14  giugno  1983,  n.  68,  superi  il  finanziamento
previsto dal comma 2.
   4. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno
1983, n. 68, e' sostituito dal seguente:
   "Dal  computo  della percorrenza annua, per le finalita' di cui ai
commi precedenti, sono escluse le  percorrenze  relative  alle  corse
bis,  ai  servizi  occasionali,  speciali, di gran turismo e di nuova
istituzione  sia  di  competenza  regionale  che   comunale.   Devono
ritenersi  comprese  nel  computo ed entro i limiti della percorrenza
annua le linee urbane di nuova istituzione che abbiano la funzione di
sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi".
   5. Il primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 14 giugno
1983, n. 68, e' abrogato.