L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. I commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti: "4. Durante i periodi di fermo di cui al comma 3, ai componenti l'equipaggio dei natanti e' corrisposta, per i giorni di effettivo fermo supplementare e per i giorni di fermo tecnico forfettariamente computati in centoquindici giorni per ogni anno, un'indennita' giornaliera di lire 60.000, a condizione che abbiano svolto nell'anno solare attivita' di pesca per almeno centottantuno giorni in natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia. 5. L'indennita' di cui al comma 4 e' corrisposta anche ai pescatori che, avendo espletato nell'anno di riferimento attivita' di pesca effettiva per almeno centottantuno giorni, siano stati imbarcati, anche temporaneamente, su natanti che abbiano effettuato il fermo supplementare di quarantacinque giorni".