L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  I commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge regionale 27 maggio
1987, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, sono  sostituiti
dai seguenti:
   "4.  Durante  i  periodi di fermo di cui al comma 3, ai componenti
l'equipaggio dei natanti e' corrisposta, per i  giorni  di  effettivo
fermo  supplementare e per i giorni di fermo tecnico forfettariamente
computati  in  centoquindici  giorni  per  ogni  anno,  un'indennita'
giornaliera di lire 60.000, a condizione che abbiano svolto nell'anno
solare  attivita' di pesca per almeno centottantuno giorni in natanti
iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia.
   5. L'indennita'  di  cui  al  comma  4  e'  corrisposta  anche  ai
pescatori che, avendo espletato nell'anno di riferimento attivita' di
pesca   effettiva   per  almeno  centottantuno  giorni,  siano  stati
imbarcati, anche temporaneamente, su natanti che  abbiano  effettuato
il fermo supplementare di quarantacinque giorni".