IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Strumenti della programmazione
 
   1.  Le scelte di programmazione dell'Unita' locale socio-sanitaria
e dell'Azienda ospedaliera si fondano sul piano sanitario  nazionale,
sul   piano   socio-sanitario   regionale   e  sugli  altri  atti  di
programmazione adottati dalla Regione.
   2. Le scelte di programmazione dell'Unita' locale  socio-sanitaria
e  dell'Azienda  ospedaliera  si  effettuano  attraverso  un  insieme
coordinato e congruente di piani, programmi e progetti.
   3. I piani definiscono le finalita', gli indirizzi, gli  obiettivi
dell'attivita'  dell'Unita'  locale  socio-sanitaria  e  dell'Azienda
ospedaliera e individuano le  azioni  programmatiche  conseguenti.  I
piani  sono generali se si riferiscono alla globalita' dell'attivita'
dell'Unita' locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera, oppure
particolari se riguardano aspetti parziali di tale attivita'.
   4. I programmi e i progetti sono strumenti attuativi dei  piani  e
consistono  in  una  o  piu'  azioni definite e collegate a specifici
obiettivi. I progetti costituiscono un particolare tipo di  programma
assoggettato  ad un approfondito dettaglio analitico ed operativo, in
considerazione dei seguenti fattori:
     a) ampiezza delle interdipendenze fra gli interventi  e  fra  le
unita' organizzative coinvolte;
     b) l'ammontare delle risorse richieste;
     c) la rilevanza degli obiettivi perseguiti.