IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Strumenti della programmazione 1. Le scelte di programmazione dell'Unita' locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera si fondano sul piano sanitario nazionale, sul piano socio-sanitario regionale e sugli altri atti di programmazione adottati dalla Regione. 2. Le scelte di programmazione dell'Unita' locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera si effettuano attraverso un insieme coordinato e congruente di piani, programmi e progetti. 3. I piani definiscono le finalita', gli indirizzi, gli obiettivi dell'attivita' dell'Unita' locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera e individuano le azioni programmatiche conseguenti. I piani sono generali se si riferiscono alla globalita' dell'attivita' dell'Unita' locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera, oppure particolari se riguardano aspetti parziali di tale attivita'. 4. I programmi e i progetti sono strumenti attuativi dei piani e consistono in una o piu' azioni definite e collegate a specifici obiettivi. I progetti costituiscono un particolare tipo di programma assoggettato ad un approfondito dettaglio analitico ed operativo, in considerazione dei seguenti fattori: a) ampiezza delle interdipendenze fra gli interventi e fra le unita' organizzative coinvolte; b) l'ammontare delle risorse richieste; c) la rilevanza degli obiettivi perseguiti.