IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' ed oggetto della legge
1. La Regione del Veneto assicura ai cittadini i migliori livelli
uniformi di assistenza sanitaria in ambito territoriale regionale in
rapporto alle risorse a disposizione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione riordina il
servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, d'ora in poi denominato decreto legislativo
di riordino. In particolare:
a) definisce il quadro istituzionale del Servizio sanitario
regionale;
b) individua, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto
legislativo di riordino, le Unita' locali socio-sanitarie,
definendone gli ambiti territoriali;
c) individua gli ospedali da costituire in Azienda ospedaliera;
d) disciplina le principali modalita' organizzative e di
funzionamento delle Unita' locali socio-sanitarie e delle Aziende
ospedaliere.