(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale  della Regione Sicilia n. 19
                         del 12 aprile 1995)
 
                           REGIONE SICILIA
                L ' ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990,
n. 25, deve intendersi applicabile a tutti i natanti  autorizzati  ad
esercitare  la pesca a strascico nei compartimenti marittimi indicati
nello stesso comma. La dizione "operanti  nelle  aree  delimitate  ai
sensi del comma 1" dello  stesso articolo 9 va interpretata nel senso
di  "autorizzati  all'esercizio  della pesca nelle acque dei golfi di
Castellammare,  Catania  e  Patti",  ai  sensi  e  per  gli   effetti
dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 248 del 7 maggio 1987.