(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 19 del 12 aprile 1995) REGIONE SICILIA L ' ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, deve intendersi applicabile a tutti i natanti autorizzati ad esercitare la pesca a strascico nei compartimenti marittimi indicati nello stesso comma. La dizione "operanti nelle aree delimitate ai sensi del comma 1" dello stesso articolo 9 va interpretata nel senso di "autorizzati all'esercizio della pesca nelle acque dei golfi di Castellammare, Catania e Patti", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 248 del 7 maggio 1987.