(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale  della regione Sicilia n. 22
                         del 26 aprile 1995)
 
                          REGIONE SICILIANA
                L ' ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
Rifinanziamento art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980,  n.  55,
   recante provvidenze a favore dei lavoratori emigrati
 
  1. Per le finalita' dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno
1980,  n.  55, e successive modifiche, e' autorizzato per l'esercizio
finanziario 1995 il limite ventennale di impegno di lire 600 milioni.
  2.  All'onere  di  lire  600   milioni   ricadente   nell'esercizio
finanziario  1995  si  fa  fronte  con parte delle disponibilita' del
capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
medesimo.
  3. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo trova
riscontro nel  bilancio  pluriennale  della  Regione  codice  2001  -
Attivita'  ed  interventi  vari  conformi  agli  indirizzi  di  piano
collegati all'emergenza.