(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 14 del 30 marzo 1996) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Definizione di vendita straordinaria e di liquidazione 1. Il presente titolo disciplina le vendite straordinarie, di liquidazione, speciali, di saldi, di fine stagione, di realizzo, di rimanenze di magazzino, a prezzi scontati o ribassati e tutte le altre che con sinonimi, comparativi, superlativi o riferimenti di fantasia vengono presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti. 2. Nelle vendite di cui al comma 1 il riferimento, nella presentazione della vendita o nella pubblicita', a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone, e' vietato. 3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle vendite disposte dall'autorita' giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.