(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 14
                         del 30 marzo 1996)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
       Definizione di vendita straordinaria e di liquidazione
 
  1.  Il  presente  titolo  disciplina  le  vendite straordinarie, di
liquidazione, speciali, di saldi, di fine stagione, di  realizzo,  di
rimanenze  di  magazzino,  a  prezzi  scontati o ribassati e tutte le
altre che con sinonimi, comparativi,  superlativi  o  riferimenti  di
fantasia vengono presentate come occasioni particolarmente favorevoli
per gli acquirenti.
  2.   Nelle  vendite  di  cui  al  comma  1  il  riferimento,  nella
presentazione della vendita o  nella  pubblicita',  a  fallimento,  a
procedure  fallimentari  e simili, anche come termine di paragone, e'
vietato.
  3. Le disposizioni  del  presente  titolo  non  si  applicano  alle
vendite  disposte  dall'autorita' giudiziaria a seguito di esecuzione
forzata.