(Pubblicata nel 2 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia n. 28 dell'11 luglio 1997)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1.
I principi generali
1. Nel rispetto della dignita' della persona umana e del diritto
costituzionale alla tutela della salute, esercitato secondo le
modalita' previste dalla presente legge, nonche' attraverso la
facolta' di libera scelta del cittadino, secondo le modalita'
stabilite dalla programmazione regionale e provinciale, la Regione
disciplina il servizio sanitario regionale e i servizi
socio-assistenziali stabilendo i principi in base ai quali:
a) sono determinati gli ambiti territoriali delle Aziende
sanitarie;
b) viene riordinata la rete delle strutture ospedaliere;
c) sono definite le funzioni e i compiti delle Aziende;
d) viene promossa e favorita l'integrazione delle funzioni
sanitarie con quelle socio-assistenziali di competenza degli enti
locali, fermo restando il finanziamento a carico del fondo sanitario
regionale, ai sensi dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n.
730, delle attivita' socio-assistenziali di rilievo sanitario svolte
nelle strutture, presidi e servizi assistenziali. In ogni caso non
possono gravare sul fondo sanitario regionale oneri diversi da quelli
riferiti alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali di rilievo
sanitario. A tali fini e' istituito il dipartimento per le attivita'
socio-sanitarie integrate, di seguito denominato "Dipartimento per le
A.S.S.I.", quale articolazione organizzativa delle Aziende sanitarie
locali, di seguito denominate "A.S.L.";
e) concorrono alla realizzazione della integrazione
socio-sanitaria gli enti pubblici, gli enti non profit e i soggetti
privati, secondo le specifiche loro peculiarita'. E promossa la piena
parita' di diritti e di doveri fra soggetti erogatori accreditati di
diritto pubblico e di diritto privato, nell'ambito della
programmazione regionale.
2. Le norme della presente legge si ispirano al principio della
sussidiarieta' solidale tra le persone, le famiglie, gli enti
pubblici e i soggetti privati accreditati erogatori dei servizi, al
fine di fornire le prestazioni necessarie ai cittadini.
3. La Regione esercita funzioni di legislazione e di
programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di
supporto nei confronti delle Aziende sanitarie e degli altri
soggetti, pubblici o privati, esercenti attivita' sanitarie,
socio-assistenziali di rilievo sanitario e socio-assistenziali.
4. La Regione assicura la erogazione dei livelli uniformi di
assistenza previsti dalla legislazione nazionale ed eventualmente
assicura livelli piu' elevati sulla base di proprie risorse. Dispone
contestualmente in ordine al reperimento delle risorse integrative
del fondo sanitario regionale, nonche' alla determinazione dei
livelli di partecipazione alla spesa dei cittadini.
5. Con deliberazione del consiglio regionale viene approvato, per
ogni triennio, il piano socio-sanitario, nel quale vengono indicate
le attivita' sanitarie e socio-assistenziali di rilievo sanitario da
erogare per ognuno dei livelli uniformi assistenza, precisando:
a) il quadro previsiona'le dei bisogni socio-sanitari della
popolazione lombarda;
b) gli indicatori in riferimento ai quali debbono essere
determinati i volumi di attivita' per ognuno dei livelli uniformi di
assistenza;
c) gli indicatori di risultato da impiegare per il controllo e la
valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicita' delle
prestazioni e dei servizi erogati;
d) i progetti obiettivo e le azioni programmate da adottare per
rispondere a specifiche aree di bisogno, definendone le modalita' di
finanziamento.
6. La Regione individua nella gestione integrata la forma ritenuta
idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attivita'
socio-assistenziali di competenza degli enti locali. La gestione
integrata e' attuata attraverso la delega di funzioni
socio-assistenziali degli enti locali, cui restano a carico gli oneri
relativi, alle Aziende sanitarie prevista dall'art. 3, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive
modificazioni ed integrazioni, di seguito indicati come "decreti di
riordino", ovvero attraverso i consorzi o le altre forme associative
previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, tra comuni o tra
Comunita' montane. Al fine di favorire la gestione associata dei
comuni, nell'ambito delle A.S.L., la Regione interviene con
specifiche forme di finanziamento e con modalita' definite
nell'ambito della programmazione. Con proprio atto la giunta
regionale certifica il sistema di qualita' delle istituzioni
sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali e definisce gli
indicatori e gli standard del controllo di qualita' regionale ai fini
amministrativi.
7. Il piano sanitario regionale, in sede di prima applicazione per
il triennio 1997/1999 e' adottato, su proposta della giunta, dal
consiglio regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge; entro la stessa data e' approvato il piano
socio-assistenziale regionale.
8. Per i trienni successivi, su proposta della giunta, il consiglio
regionale provvedera' ad elaborare il piano socio-sanitario regionale
quale strumento di programmazione unico ed integrato come stabilito
al precedente 5 comma.