(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 51
                       del 17 settembre 1997)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
     Presentazione candidatura a sindaco e a consiglire comunale
 
  1.  L'articolo  7  della  legge  regionale 26 agosto 1992, n. 7, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 7. - 1. La dichiarazione di  presentazione  delle  liste  dei
candidati  al  consiglio  comunale e delle collegate condidature alla
carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:
   a) da non meno di 1.000 e da non piu' di 2.000 elettori nei comuni
con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
   b) da non meno di 700 e da non piu' di 2.000 elettori  nei  comuni
con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
   c)  da  non meno di 400 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni
con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
   d) da non meno di 250 e da non piu' di 800 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
   e) da non meno di 200 e da non piu' di 500 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
   f) da non meno di 80 e da non piu' di 250 elettori nei comuni  con
popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
   g)  da non meno di 40 e da non piu' di 100 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
   h) da non meno di 30 e da non piu' di 60 elettori nei  comuni  con
popolazione inferiore a 2.000 abitanti.
  2.  Nessuna  sottoscrizione  e'  richiesta  per la dichiarazione di
presentazione delle liste nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a
1.000 abitanti.
  3.  Nessuna  sottoscrizione  e'  richiesta  per  i partiti o gruppi
politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in  gruppo
parlamentare  o  che  nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto
almeno un seggio,  anche  se  presentino  liste  contraddistinte  dal
contrassegno  tradizionale  affiancato  ad  altri  simboli.  In  tali
ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate  dal
rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o
piu' persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.
  4.  Oltre  a quanto previsto dagli articoli 17 e 20 del testo unico
della legge  per  l'elezione  dei  consigli  comunali  nella  Regione
siciliana  approvato  con  decreto  del  presidente  della Regione 20
agosto 1960, n. 3, con la lista di candidati  al  consiglio  comunale
deve essere anche presentato il candidato alla carica di sindaco e il
programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
  5. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla
carica   di   sindaco  deve  dichiarare  di  non  aver  accettato  la
candidatura  in  altro  comune.  Unitamente  alla  dichiarazione   di
accettazione  della candidatura ed al programma amministrativo di cui
al  comma  4  dovra'  presentare  l'elenco  di  almeno la meta' degli
assessori che intende nominare.
  6. Chi e' eletto in un comune non puo' presentarsi  come  candidato
in altri comuni.
  7.  E'  consentita  la  candidatura  contemporanea  alla  carica di
sindaco ed alla carica di consigliere comunale nello  stesso  comune.
In  caso  di  elezione  ad  entrambe  le cariche, il candidato eletto
sindaco decade da quella di consigliere comunale.
  8. I candidati alle  cariche  di  sindaco  o  consigliere  comunale
devono   aggiungere  alla  documentazione  gia'  prescritta  apposita
dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante
se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi  dell'articolo  369  del
codice  di  procedura penale, da informazione di garanzia relativa al
delitto di associazione per delinquere di  stampo  mafioso;  se  sono
stati  proposti  per  una  misura di prevenzione; se sono stati fatti
oggetto di avviso orale ai  sensi  dell'articolo  4  della  legge  27
dicembre  1956,  n.  1423;  se  sono coniugati, ovvero conviventi con
persona condannata, con sentenza anche non passata in  giudicato  per
associazione  per  delinquere  di  stampo  mafioso;  se gli stessi, i
coniugi o i conviventi, siano parenti di primo  grado,  o  legati  da
vincoli  di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche
non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere
di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione  del
candidato.
  9.  La  commissione  elettorale  circondariale,  in  sede  di prima
votazione ed, eventualmente, in  sede  di  ballottaggio,  assegna  un
numero  progressivo  a  ciascun  candidato  alla  carica  di  sindaco
mediante sorteggio, da effettuarsi  alla  presenza  dei  delegati  di
lista appositamente convocati".