(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 51 del 17 settembre 1997) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Presentazione candidatura a sindaco e a consiglire comunale 1. L'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate condidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta: a) da non meno di 1.000 e da non piu' di 2.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) da non meno di 700 e da non piu' di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti; c) da non meno di 400 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti; d) da non meno di 250 e da non piu' di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti; e) da non meno di 200 e da non piu' di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti; f) da non meno di 80 e da non piu' di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; g) da non meno di 40 e da non piu' di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti; h) da non meno di 30 e da non piu' di 60 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti. 2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. 3. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o piu' persone dallo stesso delegate, con firma autenticata. 4. Oltre a quanto previsto dagli articoli 17 e 20 del testo unico della legge per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con decreto del presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. 5. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura ed al programma amministrativo di cui al comma 4 dovra' presentare l'elenco di almeno la meta' degli assessori che intende nominare. 6. Chi e' eletto in un comune non puo' presentarsi come candidato in altri comuni. 7. E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere comunale nello stesso comune. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di consigliere comunale. 8. I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione gia' prescritta apposita dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'articolo 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato. 9. La commissione elettorale circondariale, in sede di prima votazione ed, eventualmente, in sede di ballottaggio, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati".