(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della
Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1997)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita'
1. La Regione promuove e disciplina il controllo del randagismo, in
stretto coordinamento con i Comuni, singoli o associati e le
Comunita' montane, le aziende Unita' Sanitarie Locali (USL), gli
ordini dei veterinari delle varie Province e le associazioni di
volontariato animaliste e per la protezione degli animali
regolarmente iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 23,
comma 1, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di
migliorare il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con
l'uomo.
2. Il controllo del randagismo si ottiene tramite la realizzazione
dei seguenti obiettivi:
a) la costruzione dei canili pubblici da parte dei Comuni singoli
o associati e delle Comunita' montane;
b) il risanamento dei canili esistenti;
c) la sterilizzazione dei cani e dei gatti;
d) la creazione della figura del cane di quartiere;
e) l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina;
f) la protezione dei gatti in liberta';
g) la creazione di una coscienza zoofila tramite campagna di
educazione sanitaria e ambientale.
3. E' riconosciuto al cane il diritto alla vita in condizioni di
benessere, sia in stato di liberta' che nel periodo di ricovero nei
canili; ad ogni cane deve essere data la possibilita' di essere
adottato presso famiglie o associazioni di volontariato animalista e
per la protezione degli animali.