(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 29 dicembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire il rinnovo, il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi di trasporto pubblico collettivo di persone con qualsiasi modalita' effettuati, concede ad enti, aziende o imprese, che svolgono tali servizi, contributi per investimenti in conto capitale. 2. Gli investimenti in conto capitale di cui al primo comma sono finalizzati al controllo ed alla razionalizzazione della spesa e devono tendere prioritariamente a: contenere l'eta' media del parco rotabile regionale aumentandone l'utilizzazione con interventi sulla politica di manutenzione, oltre che con la costruzione e l'ammodernamento di officine e di autorimesse per il ricovero del materiale; introdurre tecnologie innovative connesse alla realizzazione del sistema tariffario integrato regionale ai fini della razionalizzazione e dello sviluppo del T.P.L.; aumentare la qualita' dei servizi mediante l'introduzione di nuove tecnologie di esercizio e di controllo; favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche; incentivare l'integrazione della rete e dei servizi con la realizzazione di nodi di interscambio; favorire l'attuazione di provvedimenti di razionalizzazione del traffico urbano con la previsione di investimenti mirati per i mezzi e le tecnologie da porre in esercizio, prevedendo anche l'introduzione di mezzi ad alimentazione non convenzionale a basso impatto ambientale; introdurre mezzi di trasporto alternativi al tradizionale trasporto su gomma e che si avvalgono di tecnologie di costruzione e di instradamento innovative.