(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 32
del 9 aprile 1999)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. La Regione Veneto interviene con la presente legge per
promuovere il recupero dei sottotetti a fini abitativi, con
l'obiettivo di limitare l'utilizzazione edilizia del territorio
attraverso la razionalizzazione dei volumi esistenti. Tale recupero
dovra' avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e
morfologiche degli immobili e delle prescrizioni igienico-sanitarie
riguardanti le condizioni di abitabilita', salvo quanto previsto
all'art. 2.
2. Si definisce come sottotetto, ai fini della presente legge, il
volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici destinati in tutto o
in parte a residenza.