(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 59
del 15 giugno 1999)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Obiettivi ed articolazione dell'intervento regionale
1. Con la presente legge e con i provvedimenti ad essa collegati e
successivi, la Regione disciplina, in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gli indirizzi generali di
programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva e
gli interventi volti alla qualificazione e allo sviluppo del
commercio.
2. Al fine di rendere, operativo il contenuto della presente legge
e di disciplinare gli altri aspetti della materia che forma oggetto
del decreto legislativo n. 114/1998, il consiglio regionale provvede,
con atto amministrativo da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, ad approvare un provvedimento
attuativo contenente gli indirizzi e i criteri per la programmazione
delle medie e grandi strutture di vendita, in sostituzione delle
indicazioni della deliberazione del consiglio regionale 20 marzo
1984, n. 455 in materia di "indicazioni programmatiche di urbanistica
commerciale" nonche' ulteriore direttive ai comuni per l'esercizio
delle loro funzioni.
3. Gli indirizzi e criteri di programmazione regionale, hanno la
durata di quattro anni. A tal fine la giunta regionale, almeno
centoventi giorni prima della scadenza del termine temporale di
programmazione, trasmette al consiglio regionale una proposta di
aggiornamento, tenuto conto delle relazioni di monitoraggio
predisposte dall'osservatorio regionale del commercio, anche con
riferimento alla fase di programmazione precedente.
4. Le norme di programmazione relative a ciascuna fase hanno
efficacia fino all'entrata in vigore della nuova normativa
programmatoria. Con cadenza biennale, sulla base di un rapporto
sullo sviluppo della rete distributiva e sullo stato di attuazione
degli indirizzi e criteri quadriennali di programmazione predisposto
dall'osservatorio regionale del commercio, la giunta regionale puo'
sottoporre al consiglio una proposta di aggiornamento del
provvedimento di cui al precedente comma 2.
3. I provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge sono
adottati sentite le rappresentanze dei comuni, delle province e delle
camere di commercio, nonche' le organizzazioni dei consumatori, delle
imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello regionale.