(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 55 del 28 aprile 1999)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. In attuazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 2 del
decreto ministeriale 25 novembre 1998 n. 418, la Regione
Emilia-Romagna individua l'Automobile club d'Italia, riconosciuto con
legge 20 marzo 1975, n. 70, ente pubblico non economico preposto a
servizi di pubblico interesse, quale soggetto che, servendosi anche
delle delegazioni degli Automobile club provinciali, e' abilitato a
ricevere, a decorrere dal 1 gennaio 1999, i pagamenti della tassa
automobilistica regionale, con riferimento esclusivo ai contribuenti
residenti nella regione Emilia-Romagna, ad integrazione della
medesima attivita gia' attribuita ad altri soggetti in forza della
normativa statale vigente, mantenendo la compatibilita del servizio
con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
2. La giunta regionale e' autorizzata a disciplinare, con apposita
convenzione, i rapporti con l'Automobile club d'Italia, nel rispetto
dei seguenti principi:
a) gratuita' del servizio nei confronti dei contribuenti;
b) erogazione di un compenso all'Automobile club d'Italia
commisurato al rimborso dei costi effettivi;
c) individuazione dell'Automobile club d'Italia quale garante nei
confronti della Regione per le attivita' prestate dalle citate
delegazioni degli Automobile club provinciali autorizzate alla
riscossione;
d) competenza della Regione a definire le modalita' di svolgimento
del servizio di riscossione.