(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
52 del 26 aprile 1999)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO
Art. 1.
Finalita' e indirizzi generali
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con
provvedimenti ad essa collegati e successivi, attua la riforma del
sistema regionale e locale e dell'assetto delle funzioni in armonia
con i principi delle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n.
127 e dei decreti emanati per la loro attuazione, attenendosi ai
seguenti indirizzi generali:
a) la riqualificazione e l'alleggerimento degli apparati
burocratici, sia attraverso la riduzione delle strutture
organizzative dell'amministrazione regionale diretta, indiretta e
strumentale a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle
funzioni proprie della regione, sia attraverso l'individuazione delle
attivita' e dei servizi che possono essere svolti da soggetti
privati, fermi restando i compiti di regolazione e controllo
pubblico;
b) la semplificazione delle procedure amministrative, anche al
fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica
amministrazione da parte dei cittadini, e la riduzione dei vincoli
all'esercizio delle attivita' private;
c) l'adozione di misure finalizzate all'introduzione di regole
di concorrenzialita' nella gestione dei servizi pubblici locali, al
fine di assicurare la loro maggiore efficacia.
2. La Regione pone a fondamento dei provvedimenti legislativi il
principio della integrazione tra i diversi livelli di governo
garantendo le necessarie forme di coordinamento. Assicura, altresi',
il concorso e la partecipazione delle istanze di rilevanza economica
e sociale alla formazione delle scelte legislative di riforma e dei
procedimenti di attuazione.
3. Sono oggetto specifico della presente legge:
a) l'adeguamento dell'ordinamento e dell'organizzazione
regionale, le necessarie misure per il riordino della legislazione
regionale e gli strumenti per realizzare l'integrazione tra i livelli
istituzionali del governo locale;
b) il conferimento di funzioni ai comuni, alle unioni di
comuni, alle associazioni intercomunali, alle comunita' montane, alla
citta' metropolitana di Bologna e alle province, nonche' alle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura quali enti
funzionali.