(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 54 del 28 novembre 2000) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'universita' degli studi di Catania e' autorizzata a intestarsi il contratto a tempo indeterminato stipulato ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come integrato dall'art. 1 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 12, che disciplina il rapporto di lavoro per lo svolgimento di attivita' di ricerca nel Centro siciliano di fisica nucleare di Catania. 2. All'universita' degli studi di Catania spettano le somme relative agli oneri del contratto di cui al comma 1 ed alla stessa fanno carico gli obblighi stabiliti nei commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 12. Art. 2. 1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Messina, 26 novembre 2000 LEANZA