(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 54
                        del 28 novembre 2000)

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.   L'universita'  degli  studi  di  Catania  e'  autorizzata  a
intestarsi  il  contratto  a tempo indeterminato stipulato ai sensi e
per  gli  effetti  del  comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 15
maggio  1991, n. 27, come integrato dall'art. 1 della legge regionale
1  marzo  1995,  n.  12,  che disciplina il rapporto di lavoro per lo
svolgimento  di  attivita'  di ricerca nel Centro siciliano di fisica
nucleare di Catania.
    2.  All'universita'  degli  studi  di  Catania  spettano le somme
relative  agli  oneri  del contratto di cui al comma 1 ed alla stessa
fanno carico gli obblighi stabiliti nei commi 2 e 3 dell'art. 1 della
legge regionale 1 marzo 1995, n. 12.
Art. 2.      1. La  presente  legge  sara'  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia.
    2. E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Messina, 26 novembre 2000
                               LEANZA