(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 38 del 16 agosto 2002) L'ASSEMBLEA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Delegificazione per finalita' di semplificazione dei procedimenti amministrativi 1. La giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta all'assemblea regionale un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, indicando i criteri per la sua attuazione ed individuando i procedimenti oggetto della disciplina. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi. 2. La delegificazione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1, e' affidata alla giunta regionale che vi provvede con regolamenti, emanati, sentita la conferenza Regione-autonomie locali e le organizzazioni sindacali, previo parere della commissione o delle commissioni dell'assemblea regionale competenti nella materia oggetto del singolo procedimento. Le commissioni rendono il loro parere entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il regolamento puo' essere adottato anche in mancanza del parere. 3. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni e strutture intervenenti; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) eliminazione o riduzione dei certificati richiesti ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilita'; f) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili: g) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti di funzioni, anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale; h) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; i) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili; l) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni per una difforme disciplina settoriale; m) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; n) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento, assicurando la massima pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerita' nella corresponsione dell'indennizzo; o) individuazione della struttura competente per l'istruttoria, nonche' dell'organo politico o del dirigente competente all'adozione del provvedimento finale; p) adeguamento delle fasi e degli adempimenti procedimentali alle nuove tecnologie informatiche e telematiche. 4. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 5. La giunta regionale individua la struttura competente a compiere gli accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nelle deliberazioni di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi ed a formulare osservazioni e propone suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.