(Pubblicata  nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 38 del
                           16 agosto 2002)

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Delegificazione  per  finalita'  di  semplificazione dei procedimenti
                           amministrativi
    1.  La  giunta  regionale,  entro  il  31 gennaio  di  ogni anno,
presenta   all'assemblea   regionale  un  disegno  di  legge  per  la
delegificazione  di  norme  concernenti  procedimenti amministrativi,
indicando   i  criteri  per  la  sua  attuazione  ed  individuando  i
procedimenti  oggetto  della  disciplina.  In  allegato al disegno di
legge  e'  presentata  una  relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione dei procedimenti amministrativi.
    2.  La  delegificazione dei procedimenti amministrativi di cui al
comma  1,  e'  affidata  alla  giunta  regionale  che vi provvede con
regolamenti,  emanati, sentita la conferenza Regione-autonomie locali
e  le  organizzazioni  sindacali,  previo  parere della commissione o
delle  commissioni  dell'assemblea regionale competenti nella materia
oggetto  del  singolo  procedimento.  Le  commissioni rendono il loro
parere  entro  trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il
regolamento puo' essere adottato anche in mancanza del parere.
    3.  I  regolamenti  di  cui  al comma 2 si conformano ai seguenti
criteri e principi:
      a) semplificazione  dei procedimenti amministrativi e di quelli
che  agli  stessi  risultano  strettamente connessi o strumentali, in
modo   da  ridurre  il  numero  delle  fasi  procedimentali  e  delle
amministrazioni e strutture intervenenti;
      b) riduzione  dei termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione  dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra
loro analoghi;
      c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;
      d) riduzione   del  numero  di  procedimenti  amministrativi  e
accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla  medesima
attivita';
      e) eliminazione   o  riduzione  dei  certificati  richiesti  ai
soggetti  interessati  all'adozione di provvedimenti amministrativi o
all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilita';
      f) semplificazione  e  accelerazione delle procedure di spesa e
contabili:
      g) trasferimento  ad  organi  monocratici  o  ai  dirigenti  di
funzioni,  anche  decisionali,  che  non richiedano, in ragione della
loro specificita', l'esercizio in forma collegiale;
      h) individuazione  delle  responsabilita'  e delle procedure di
verifica e controllo;
      i) soppressione    dei   procedimenti   che   comportino,   per
l'amministrazione  e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici
conseguibili;
      l) soppressione  dei  procedimenti  che derogano alla normativa
procedimentale  di carattere generale, qualora non sussistano piu' le
ragioni per una difforme disciplina settoriale;
      m) soppressione   dei   procedimenti  che  risultino  non  piu'
rispondenti  alle  finalita'  e  agli obiettivi fondamentali definiti
dalla  legislazione  di  settore  o  che risultino in contrasto con i
principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
      n) previsione,  per  i casi di mancato rispetto del termine del
procedimento,  di  mancata o ritardata adozione del provvedimento, di
ritardato   o   incompleto   assolvimento   degli  obblighi  e  delle
prestazioni  da  parte  della amministrazione, di forme di indennizzo
automatico  e  forfettario  a  favore  dei  soggetti  richiedenti  il
provvedimento,  assicurando  la  massima  pubblicita' e conoscenza da
parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerita' nella
corresponsione dell'indennizzo;
      o) individuazione della struttura competente per l'istruttoria,
nonche'  dell'organo politico o del dirigente competente all'adozione
del provvedimento finale;
      p) adeguamento  delle  fasi  e degli adempimenti procedimentali
alle nuove tecnologie informatiche e telematiche.
    4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  2  entrano  in  vigore il
quindicesimo  giorno  successivo  alla  data della loro pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione Sicilia. Con effetto dalla
stessa  data  sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei
procedimenti.
    5.  La  giunta  regionale  individua  la  struttura  competente a
compiere   gli   accertamenti  sugli  effetti  prodotti  dalle  norme
contenute  nelle  deliberazioni di semplificazione e di accelerazione
dei procedimenti amministrativi ed a formulare osservazioni e propone
suggerimenti   per   la   modifica   delle  norme  stesse  e  per  il
miglioramento dell'azione amministrativa.