(Pubblicata  nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 38 del
                           16 agosto 2002)
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Formazione  in  azienda  - Buono formativo per l'ingresso nel mercato
                             del lavoro
    1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato ad erogare ai
datori  di  lavoro,  che  provvedono  ad incrementare la propria base
occupazionale  con  nuova occupazione aggiuntiva, rispetto alla media
dei  sei mesi precedenti attraverso assunzioni a tempo indeterminato,
un contributo annuale pari a 4.600 euro per quattro anni per ciascuna
unita' lavorativa finalizzato alla formazione iniziale e continua.
    2.  Il contributo di cui al comma 1, e' proporzionalmente ridotto
nel caso di assunzione a tempo indeterminato ad orario parziale.
    3.  Per  le  finalita'  di cui ai commi 1 e 2, nello stabilire la
media dei dipendenti in carico ai datori di lavoro, non devono essere
conteggiati  gli  apprendisti,  gli  assunti in forza di contratto di
formazione  e lavoro e gli assunti con contratto a tempo determinato,
nonche'  i  lavoratori  la  cui  posizione retributiva e contributiva
viene  regolamentata attraverso contratti di riallineamento stipulati
ai  sensi  dell'Art.  5  del  decreto-legge  1  ottobre 1996, n. 510,
convertito  con legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche
ed integrazioni.
    4.  I  datori  di  lavoro,  per  usufruire  dei contributi per le
attivita'  formative  di  cui  al  presente articolo, nei dodici mesi
precedenti  l'assunzione  non  devono  avere proceduto a riduzione di
personale e non devono avere alla stessa data sospensioni in atto.
    5.  I  contributi  possono  essere  erogati  anche  nei  casi  di
licenziamenti  intervenuti  nei dodici mesi precedenti, purche' venga
reintegrata  la  base  occupazionale,  limitatamente  alle  unita' in
eccedenza  rispetto  alla  base  occupazionale preesistente. Non sono
computati  nel  numero dei licenziamenti quelli effettuati per giusta
causa o giustificato motivo.
    6.  Le  disposizioni  del comma 5 si applicano anche ai datori di
lavoro di cui al comma 9.
    7. Le attivita' formative di cui al presente articolo sono svolte
in  costanza  di  attivita'  lavorativa,  presso il datore di lavoro,
secondo  le  direttive  impartite  dall'assessore  per  il lavoro, la
previdenza  sociale,  la  formazione  professionale  e l'emigrazione,
sentita la commissione regionale per l'impiego.
    8.  Il  contributo  per le attivita' formative di cui al comma 1,
non si cumula con le provvidenze di cui alla legge regionale 7 agosto
1997, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.
    9.   Ai   datori  di  lavoro  che  hanno  presentato  domanda  di
autorizzazione  ai sensi della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e
successive modifiche ed integrazioni e non l'hanno ottenuta alla data
di  entrata  in  vigore della presente legge, e' concessa facolta' di
presentare,  entro  sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle
direttive  di  cui  al comma 7, istanza all'assessorato regionale del
lavoro,  della  previdenza  sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione   per   usufruire  delle  provvidenze  del  presente
articolo,  previa  rinuncia ai contributi di cui alla legge regionale
7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.
    10.  Per le finalita' di cui ai commi 1 e 9 del presente articolo
si  fa  fronte  con  le risorse previste dall'asse 3, misura 3.09 del
P.O.R. 2000/2006.
    11.  Per  le  assunzioni  effettuate  sino al 31 dicembre 1999 ai
sensi  della  legge  regionale  7 agosto  1997,  n.  30  e successive
modifiche  ed  integrazioni, e' autorizzata per il triennio 2002/2004
la spesa di euro 37.702 migliaia per ciascun anno.
    12.  All'onere  di  cui al comma 11 in termini di competenza, per
l'esercizio   finanziario   2002,   si   provvede   con  parte  delle
disponibilita'    della    U.P.B.    4.2.1.5.2    (capitolo   215704,
accantonamento 1008).
    13. Per il biennio 2003/2004 l'onere trova riscontro nel bilancio
pluriennale   della   regione,  U.P.B.  4.2.1.5.2,  codice  12.02.01,
accantonamento 1008.