(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 38 del 16 agosto 2002) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Formazione in azienda - Buono formativo per l'ingresso nel mercato del lavoro 1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato ad erogare ai datori di lavoro, che provvedono ad incrementare la propria base occupazionale con nuova occupazione aggiuntiva, rispetto alla media dei sei mesi precedenti attraverso assunzioni a tempo indeterminato, un contributo annuale pari a 4.600 euro per quattro anni per ciascuna unita' lavorativa finalizzato alla formazione iniziale e continua. 2. Il contributo di cui al comma 1, e' proporzionalmente ridotto nel caso di assunzione a tempo indeterminato ad orario parziale. 3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, nello stabilire la media dei dipendenti in carico ai datori di lavoro, non devono essere conteggiati gli apprendisti, gli assunti in forza di contratto di formazione e lavoro e gli assunti con contratto a tempo determinato, nonche' i lavoratori la cui posizione retributiva e contributiva viene regolamentata attraverso contratti di riallineamento stipulati ai sensi dell'Art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni. 4. I datori di lavoro, per usufruire dei contributi per le attivita' formative di cui al presente articolo, nei dodici mesi precedenti l'assunzione non devono avere proceduto a riduzione di personale e non devono avere alla stessa data sospensioni in atto. 5. I contributi possono essere erogati anche nei casi di licenziamenti intervenuti nei dodici mesi precedenti, purche' venga reintegrata la base occupazionale, limitatamente alle unita' in eccedenza rispetto alla base occupazionale preesistente. Non sono computati nel numero dei licenziamenti quelli effettuati per giusta causa o giustificato motivo. 6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche ai datori di lavoro di cui al comma 9. 7. Le attivita' formative di cui al presente articolo sono svolte in costanza di attivita' lavorativa, presso il datore di lavoro, secondo le direttive impartite dall'assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la commissione regionale per l'impiego. 8. Il contributo per le attivita' formative di cui al comma 1, non si cumula con le provvidenze di cui alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni. 9. Ai datori di lavoro che hanno presentato domanda di autorizzazione ai sensi della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e non l'hanno ottenuta alla data di entrata in vigore della presente legge, e' concessa facolta' di presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle direttive di cui al comma 7, istanza all'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione per usufruire delle provvidenze del presente articolo, previa rinuncia ai contributi di cui alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni. 10. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 9 del presente articolo si fa fronte con le risorse previste dall'asse 3, misura 3.09 del P.O.R. 2000/2006. 11. Per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 1999 ai sensi della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzata per il triennio 2002/2004 la spesa di euro 37.702 migliaia per ciascun anno. 12. All'onere di cui al comma 11 in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilita' della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1008). 13. Per il biennio 2003/2004 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1008.