(Pubblicata  nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 38 del
                           16 agosto 2002)

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Censimento ed assegnazione alloggi
    1.  I  comuni e gli istituti autonomi per le case popolari, entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
integrano i dati del censimento effettuato ai sensi dell'Art. 2 della
legge  regionale  5 febbraio  1992,  n.  1  e dell'Art. 6 della legge
regionale   9 dicembre  1996,  n.  47,  censendo,  attraverso  avviso
pubblico, anche i soggetti che alla data del 31 dicembre 2001 avevano
in godimento di fatto alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati o
acquistati  con  finanziamenti  regionali o con assegnazione di fondi
dello Stato alla Regione o al comune, sempre che si tratti di alloggi
per  cui  manchi  un  provvedimento  di  assegnazione  o ai quali gli
assegnatari abbiano esplicitamente rinunciato.
    2.  A  seguito  della  individuazione dei soggetti occupanti alla
data  del  31 dicembre 2001 alloggi di edilizia economica e popolare,
il comune o l'ente gestore provvede, ai sensi dell'Art. 2 della legge
regionale  5 febbraio  1992,  n.  1, all'assegnazione degli alloggi a
coloro  che li detengono in via di fatto, e che risultino in possesso
dei  requisiti  per  l'assegnazione degli stessi, ed alla stipula del
relativo contratto.
    3.   La  predetta  assegnazione  in  locazione  dell'alloggio  e'
disposta da parte dell'ente gestore nei confronti dei soggetti di cui
al  comma 2 che presentino, entro tre mesi dalla data di ricezione di
specifica comunicazione da parte dell'ente gestore, apposita domanda.
L'assegnazione e' subordinata alle seguenti condizioni:
      a) che  l'occupante  sia  in  possesso  dei  requisiti previsti
dall'Art.  2  del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1972, n. 1035 e successive modificazioni;
      b) che   l'occupazione   non   abbia   sottratto  il  godimento
dell'alloggio   ad  assegnatario  gia'  in  possesso  di  decreto  di
assegnazione  in  relazione  a  graduatoria  approvata e pubblicata a
norma di legge;
      c) che  l'ente  gestore  recuperi  tutti  i  canoni  e le spese
accessorie dovuti a decorrere dalla data iniziale di occupazione;
      d) che  l'occupante  rilasci  le  parti  comuni del fabbricato,
nonche'  gli  ambienti  o le superfici non rientranti nell'originaria
consistenza dell'alloggio e le sue pertinenze eventualmente occupate.
    4.  L'ente  gestore puo' consentire rateizzazioni, anche mensili,
dei  canoni  pregressi,  della  durata complessiva non superiore a 10
anni, applicando gli interessi nella misura del tasso legale.
    5.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti dalle assegnazioni
cartolari effettuate dai comuni entro il 31 dicembre 2001.