(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 38 del 16 agosto 2002) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Censimento ed assegnazione alloggi 1. I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, integrano i dati del censimento effettuato ai sensi dell'Art. 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1 e dell'Art. 6 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, censendo, attraverso avviso pubblico, anche i soggetti che alla data del 31 dicembre 2001 avevano in godimento di fatto alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati o acquistati con finanziamenti regionali o con assegnazione di fondi dello Stato alla Regione o al comune, sempre che si tratti di alloggi per cui manchi un provvedimento di assegnazione o ai quali gli assegnatari abbiano esplicitamente rinunciato. 2. A seguito della individuazione dei soggetti occupanti alla data del 31 dicembre 2001 alloggi di edilizia economica e popolare, il comune o l'ente gestore provvede, ai sensi dell'Art. 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, all'assegnazione degli alloggi a coloro che li detengono in via di fatto, e che risultino in possesso dei requisiti per l'assegnazione degli stessi, ed alla stipula del relativo contratto. 3. La predetta assegnazione in locazione dell'alloggio e' disposta da parte dell'ente gestore nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 che presentino, entro tre mesi dalla data di ricezione di specifica comunicazione da parte dell'ente gestore, apposita domanda. L'assegnazione e' subordinata alle seguenti condizioni: a) che l'occupante sia in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni; b) che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario gia' in possesso di decreto di assegnazione in relazione a graduatoria approvata e pubblicata a norma di legge; c) che l'ente gestore recuperi tutti i canoni e le spese accessorie dovuti a decorrere dalla data iniziale di occupazione; d) che l'occupante rilasci le parti comuni del fabbricato, nonche' gli ambienti o le superfici non rientranti nell'originaria consistenza dell'alloggio e le sue pertinenze eventualmente occupate. 4. L'ente gestore puo' consentire rateizzazioni, anche mensili, dei canoni pregressi, della durata complessiva non superiore a 10 anni, applicando gli interessi nella misura del tasso legale. 5. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle assegnazioni cartolari effettuate dai comuni entro il 31 dicembre 2001.