(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
             Regione Sicilia n. 50 del 31 ottobre 2002)
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
La seguente legge:
                               Art. 1.
               Artigianato di servizi e di produzione
    1.  Gli  aiuti all'investimento previsti dall'Art. 48 della legge
regionale   23 dicembre   2000,  n.  32  e  successive  modifiche  ed
integrazioni sono estesi all'artigianato di servizi.
    2.  I  contributi  a fondo perduto di cui all'Art. 48 della legge
regionale  23 dicembre  2000, n. 32, sono concessi all'artigianato di
servizi per investimenti non inferiori a 5.000,00 euro.
    3.  Il  comma  7  dell'Art.  48 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32, e' cosi' sostituito:
    "7.  Dalla  data  di  pubblicazione  dell'avviso  pubblico di cui
all'Art. 14 della presente legge cessano di avere effetto i regimi di
aiuto  per  la  realizzazione  di laboratori artigiani previsti dagli
articoli  43  e  47  della  legge regionale 18 febbraio 1986. n. 3, e
dagli articoli 37 e 38 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25,
fermo  restando  che le disposizioni esecutive concernenti i predetti
articoli  43  e  47  restano  in  vigore,  in quanto compatibili, per
l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo".
    4.  L'Art.  49  della  legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e
successive modifiche ed integrazioni, e' abrogato.