(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 50 del 31 ottobre 2002) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga La seguente legge: Art. 1. Artigianato di servizi e di produzione 1. Gli aiuti all'investimento previsti dall'Art. 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni sono estesi all'artigianato di servizi. 2. I contributi a fondo perduto di cui all'Art. 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono concessi all'artigianato di servizi per investimenti non inferiori a 5.000,00 euro. 3. Il comma 7 dell'Art. 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e' cosi' sostituito: "7. Dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'Art. 14 della presente legge cessano di avere effetto i regimi di aiuto per la realizzazione di laboratori artigiani previsti dagli articoli 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio 1986. n. 3, e dagli articoli 37 e 38 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, fermo restando che le disposizioni esecutive concernenti i predetti articoli 43 e 47 restano in vigore, in quanto compatibili, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo". 4. L'Art. 49 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni, e' abrogato.