(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 52 del 15 novembre 2002) REGIONE SICILIA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Lavori in economia nel settore forestale 1. All'Art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma: "6-bis. I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e gli interventi colturali e manutentori, ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali, di cui all'Art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, sono di norma realizzati in economia, prescindendo dal limite di importo previsto dal comma 6.".