(Pubblicata  nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 52 del
                          15 novembre 2002)

                           REGIONE SICILIA

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE

                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
              Lavori in economia nel settore forestale

    1. All'Art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  come  recepita  dalla legge regionale 2
agosto 2002, n. 7, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma:
    "6-bis.   I  lavori  di  rimboschimento,  rinsaldamento  e  opere
costruttive  connesse,  di ricostituzione boschiva, gli interventi di
prevenzione  e  repressione  degli  incendi boschivi e gli interventi
colturali  e  manutentori,  ivi  compresi  quelli per la gestione dei
demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali, di cui all'Art.
64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche
ed  integrazioni,  sono di norma realizzati in economia, prescindendo
dal limite di importo previsto dal comma 6.".