(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia n. 41 dell'11 ottobre 2002)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1.
Oggetto e finalita'
1. La Regione riconosce il valore dello sport quale strumento di
formazione della persona, di socializzazione, di benessere
individuale e collettivo, di incontro e di conoscenza tra soggetti e
collettivita', nonche' di miglioramento degli stili di vita.
2. La Regione favorisce la pratica delle attivita' motorie
sportivo-ricreative sotto il profilo della funzione sociale,
dell'educazione e della formazione della persona, della prevenzione
di malattie e disturbi fisici e della tutela della salute dei
cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali, del miglioramento
degli stili di vita e del conseguente impulso all'economia.
3. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per
tutti i cittadini mediante:
a) il coordinamento degli interventi per il benessere dei
cittadini, per la diffusione della cultura della pratica delle
attivita' fisico-motorie;
b) l'equilibrata distribuzione e la congruita' degli impianti
sportivi e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la
possibilita' di partecipare ad attivita' fisico-motorie in un
ambiente sicuro e sano;
c) la promozione diretta e indiretta di iniziative sportive;
d) il sostegno culturale, tecnico e finanziario allo
svolgimento di attivita' sportive e alla realizzazione di impianti e
servizi.
4. La Regione favorisce:
a) la promozione e la diffusione delle attivita' ed iniziative
sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti, anche
mediante la predisposizione ed attuazione di progetti ed interventi
specifici;
b) la realizzazione delle infrastrutture, degli impianti e dei
servizi sportivi a favore della collettivita', tenendo conto della
sostenibilita' ambientale dei medesimi e dello sviluppo
socio-economico del territorio;
c) la riqualificazione delle strutture sportive esistenti
pubbliche e private, anche definendo standard strutturali e di
gestione, distinguendo la pratica agonistica da quella non
agonistica, per la quale vengono riservate attenzioni specifiche;
d) l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni
scolastiche, della diffusione delle attivita' sportive anche mediante
l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico,
nonche' dell'esercizio di pratiche sportive diversificate negli orari
destinati all'educazione fisica;
e) lo sviluppo qualitativo delle attivita' delle federazioni,
delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti di
promozione sportiva, delle societa' e circoli senza scopo di lucro,
dei centri di aggregazione giovanile e degli oratori, cosi' come
identificati dalla legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 (Azioni a
sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta
dalle parrocchie mediante gli oratori), per l'organizzazione di
attivita' sportive, amatoriali e dilettantistiche;
f) l'incremento ed il funzionamento dei centri di avviamento
allo sport, al fine di consentire un efficace avvio della pratica
sportiva dei giovani;
g) la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento
professionale dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori ed
animatori sportivi, ai fini di un ottimale esercizio delle attivita'
sportive ed una maggior tutela della sicurezza e della salute dei
praticanti;
h) la divulgazione della storia e dei valori dello sport e
della coltura olimpica, in collaborazione con il Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), anche mediante la redazione di
pubblicazioni, l'organizzazione di manifestazioni culturali ed
esposizioni divulgative promozionali in tema di sport e
l'incentivazione alla diffusione dell'attivita' giovanile attraverso
programmi televisivi regionali;
i) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni
sportive significative o ad eventi sportivi di particolare rilevanza
regionale, anche in collaborazione con altri Paesi dell'Unione
europea (UE);
j) gli scambi di esperienze e di collaborazione promossi dalle
comunita' di lavoro dell'arco alpino, nonche' da Paesi dell'UE, anche
organizzando stages per giovani ed operatori sportivi;
k) il rispetto delle tradizioni e vocazioni territoriali locali
in campo sportito;
l) la diffusione dello strumento della sponsorizzazione,
sostenendo eventi e manifestazioni sportive di minore notorieta', al
fine di attrarre il contributo dell'imprenditoria in favore della
scuola e delle societa' ed associazioni sportive;
m) l'incentivazione di iniziative che promuovano nel con- tempo
sia un alto grado di impegno sportivo-agonistico, sia metodi
sperimentali di insegnamento didattico-educativo finalizzati allo
sviluppo armonico e completo della personalita' dell'individuo.
5. Si intende per sport qualsiasi forma di attivita' fisica che,
attraverso una partecipazione organizzata e non, persegua le
finalita' della presente legge.