(Pubblicata nel suppl. straor. n. 4 al Bollettino ufficiale
della Regione Calabria n. 22 del 1° dicembre 2003)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Principi generali e finalita'
1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi di uguaglianza
e solidarieta' di cui agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, del
principio di sussidarieta' di cui all'art. 118 della Costituzione e
nel rispetto delle leggi dello Stato, disciplina e riordina gli
interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale,
assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di
interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la
qualita' della vita, pari opportunita', non discriminazione e diritti
di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di
disabilita', di bisogno e di disagio individuale e familiare
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficolta' sociali e
condizioni di non autonomia.
2. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei
cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle
associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento
dei fini istituzionali di cui all'Art. 1, comma 1, della legge n.
328/2000, assumendo il confronto e la concertazione come metodo di
relazione con le suddette organizzazione gli altri soggetti di cui
all'Art. 4, comma 5, della presente legge.
3. La Regione riconosce la centralita' delle comunita' locali,
intese come sistema di relazioni tra le istituzioni, le persone, le
famiglie, le organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze
e responsabilita', per promuovere il miglioramento della qualita'
della vita e delle relazioni tra le persone.
4. La Regione riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle
famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella
promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale.
Al fine di migliorare la qualita' e l'efficienza degli interventi,
gli enti gestori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le
famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.
5. La presente legge favorisce la pluralita' dell'offerta dei
servizi, garantendo al cittadino la scelta, e consentendo, in via
sperimentale e su richiesta, la sostituzione di una prestazione
economica con un servizio, secondo le modalita' previste dall'Art. 27
della presente legge.
6. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non
lucrativi di utilita' sociale, degli organismi della cooperazione,
delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle
fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di
volontariato, degli entiriconosciuti, delle confessioni religiose con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel
settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
7. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti
pubblici nonche', in qualita' di soggetti attivi nella progettazione
e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non
lucrativi di utilita' sociale, organismi della cooperazione,
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione
sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il
sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi
anche la promozione della solidarieta' sociale, con la valorizzazione
delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di
auto-aiuto e di reciprocita' e della solidarieta' organizzata.