(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia n. 53 del 29 dicembre 2003)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 117 e 118
della Costituzione, disciplina l'esercizio delle attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa
comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro
delle competenze concorrenti, al fine di garantire:
a) lo sviluppo e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi
in relazione alle esigenze dei consumatori e alla valorizzazione
delle citta' e del territorio;
b) la trasparenza e la qualita' del mercato;
c) la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;
d) la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei
prodotti usati;
e) la salvaguardia delle aree di interesse archeologico,
storico, architettonico, artistico ed ambientale;
f) la compatibilita' dell'impatto territoriale
dell'insediamento dei pubblici esercizi con particolare riguardo a
fattori quali la mobilita', il traffico e l'inquinamento acustico ed
ambientale;
g) la valorizzazione e promozione della cultura enogastronomica
e delle produzioni tipiche della Regione;
h) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei
pubblici esercizi nelle zone di montagna e nei comuni di minore
consistenza demografica favorendo l'integrazione della
somministrazione con la vendita di beni o servizi attraverso
agevolazioni tributarie ed interventi volti al sostegno di tali
attivita', proposti dagli operatori di concerto con i comuni
interessati e finanziati secondo le procedure e con le risorse della
legge regionale 21 marzo 2000, n. 13 (Interventi regionali per la
qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese
commerciali);
i) la tutela e la salvaguardia dei locali storici secondo le
procedure e con le risorse previste dalla legge regionale n. 13/2000.