(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 2 del 15 gennaio 2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
O g g e t t o
1. La Regione, ai sensi degli articoli 117 e 118 della
Costituzione e nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali), detta norme per
la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e
servizi sociali e per il loro esercizio.
2. Ai sensi della presente legge, per interventi e servizi
sociali si intendono tutte le attivita' individuate dall'Art. 128 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento
di funzioni alle regioni ed agli enti locali, cosi' come previsti
dalla legge n. 328/2000, ivi comprese le attivita' di prevenzione,
nonche' le prestazioni socio-sanitarie di cui all'Art. 3-septies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Art. 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni.