(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del
                           22 luglio 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                              Finalita'

    1.    La   Regione   istituisce   l'anagrafe   canina   regionale
informatizzata,  presso  cui  sono  registrati e identificati tutti i
cani.
    2.  Decorsi  novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, l'impiego del metodo elettronico mediante utilizzo di circuito
elettronico   integrato   miniaturizzato  a  norma  ISO,  di  seguito
denominato    «microchip»,    costituisce    l'unico    sistema    di
identificazione dei cani registrati.
    3.  Le  aziende sanitarie locali (A.S.L.), i comuni, le comunita'
montane  e  collinari,  con  la  collaborazione delle associazioni di
volontariato   interessate,   sulla   base  delle  indicazioni  della
programmazione  regionale, gestiscono l'attuazione delle disposizioni
di  cui  alla  presente  legge  e  provvedono  a  definire ed attuare
iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo.