(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 1° settembre 2004) IL PRESIDENTE Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare il titolo II, capo III, inerente la ristrutturazione e riconversione dei vigneti; Visto il regolamento (CE) n. 1227/2000 della commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, come da ultimo modificato dal regolamento (CE) 1841/2003; Visto il regolamento (CE) n. 2729/2000 della commissione del 14 dicembre 2000, recante modalita' di applicazione per l'attivita' dei controlli nel settore vitivinicolo; Considerato che l'Art. 11, comma 4, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, limita l'applicazione del regime per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti alle sole regioni che hanno compilato l'inventario del potenziale produttivo, ai sensi dell'Art. 16 del regolamento stesso; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, relativo all'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale ed in particolare l'Art. 3, comma 2, secondo il quale la superficie vitata indicata nella dichiarazione rappresenta la superficie cui fare riferimento per la determinazione delle misure e degli aiuti nel settore vitivinicolo; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000, che stabilisce le norme di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000, ed in particolare l'Art. 7, comma 1, che pone in capo alle regioni il compito di definire le procedure e le disposizioni per la predisposizione, l'approvazione, la realizzazione ed il controllo della corretta esecuzione dei piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti; Considerato che ai sensi dell'Art. 7, comma 5, del citato decreto ministeriale 27 luglio 2000, qualora i piani di ristrutturazione e riconversione non siano predisposti dalla Regione, la stessa provvede ad individuare i soggetti e gli organismi in tal senso autorizzati e a disciplinare nel dettaglio la materia; Visto il decreto del Presidente della Regione di data 17 giugno 2004, n. 0198/Pres. concernente il regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo; Ritenuto di concedere il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti esclusivamente per la realizzazione di impianti destinati alla produzione di vini V.Q.P.R.D. e I.G.T.; Ritenuto opportuno, per motivi di funzionalita' e buon andamento amministrativo, stabilire che: le domande per i piani di ristrutturazione e riconversione relative alla campagna viticola 2004-2005 sono presentate entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento allegato alla presente delibera, mentre quelle relative alle campagne successive sono presentate entro il 30 novembre di ciascun anno; le domande sono inoltrate al servizio per le produzioni agricole della direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna; il direttore del servizio, nella prima fase, approva con proprio decreto la graduatoria provvisoria delle domande istruite favorevolmente, esclusivamente al fine di consentire ai viticoltori un tempestivo avvio dei lavori nei periodi piu' propizi per tale scopo, quali l'inizio inverno, inizio primavera e, solo successivamente all'assegnazione annuale delle risorse da parte del Ministero per le politiche agricole e forestali, la graduatoria utile ai fini della concessione dei contributi; il piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti puo' essere presentato sia da una singola azienda (piano individuale), sia da un numero non inferiore a cinque aziende legate da un progetto vitivinicolo comune, attraverso una cantina cooperativa, un consorzio di tutela dei vini D.O.C. ovvero un'organizzazione professionale agricola (piano collettivo); al fine di una migliore e piu' razionale gestione della spesa, i piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti hanno validita' annuale; Considerato che gli obiettivi principali dei piani di ristrutturazione e riconversione sono finalizzati ad adeguare la produzione alle esigenze del mercato, ad evitare un aumento del potenziale produttivo, a ridurre i costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti obsoleti con altri vigneti che consentano di ottenere materia prima di buona qualita' a prezzi competitivi e remunerativi per il viticoltore, nonche' a favorire azioni volte ad incentivare la riconversione varietale nonche' il reimpianto dei vigneti con razionali forme di allevamento e sesti d'impianto che migliorino la qualita' del prodotto e consentano la meccanizzazione delle principali operazioni colturali; Considerata l'esigenza di riconvertire i vigneti la cui composizione varietale o clonale non risulta merceologicamente piu' valida, nonche' quelli impiantati con forme di allevamento aventi sesti d'impianto espansi, a prescindere dalla collocazione territoriale degli stessi; Attesa la necessita', al fine di evitare aumenti del potenziale viticolo, di correlare la superficie vitata da ristrutturare e riconvertire alle rese medie delle superfici che hanno originato il diritto di reimpianto e di prevedere, conseguentemente, una corrispondente diminuzione di superficie da vitare nei casi di aumento delle rese a seguito della ristrutturazione e riconversione; Ritenuto, pertanto, di stabilire che: i piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono valutati attraverso l'attribuzione di punteggi che tengono conto del miglioramento della qualita' della produzione, delle caratteristiche tecniche del vigneto da ristrutturare, dell'ambito territoriale nel quale lo stesso viene realizzato, della tipologia del piano di ristrutturazione nonche' delle caratteristiche soggettive del richiedente; l'importo del contributo concedibile per ogni ettaro di vigneto ristrutturato e riconvertito e' determinato forfetariamente, in misura comunque inferiore al 50% del costo dell'impianto e del mancato reddito riferito ai primi tre anni di vita del vigneto; l'importo del contributo concedibile per la ristrutturazione e riconversione di un ettaro di vigneto situato in zona pianeggiante e' pari ad Euro 6.800,00, ridotto ad Euro 5.800,00 nel caso di utilizzo di diritti in portafoglio; e' pari ad Euro 7.800,00 per i vigneti reimpiantati in zona collinare o carsica, ridotti ad Euro 6.800,00 nel caso di utilizzo di diritti in portafoglio; e' pari ad Euro 2.600,00 per ciascun ettaro di vigneto sovrainnestato, sia esso in zona collinare o in zona pianeggiante; per i reimpianti realizzati prima dell'estirpo di una equivalente superficie vitata, il contributo per ettaro e' ridotto di Euro 1.000,00, stante il vantaggio che l'azienda ricava dall'anticipazione del reimpianto; per zone collinari si intendono quelle la cui acclivita' impone l'esecuzione di particolari sistemazioni quali terrazzamenti, gradoni o ciglionamenti per agevolare le operazioni colturali necessari alla realizzazione del vigneto; Ritenuto, inoltre, al fine di favorire la tempestiva realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione, di autorizzare l'erogazione dei contributi in forma anticipata rispetto alla conclusione dei lavori, purche' gli stessi risultino iniziati e venga presentata idonea garanzia bancaria o assicurativa a favore dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), pari al 120% del contributo concesso; Atteso che, in conformita' alla normativa comunitaria, non e' consentita l'erogazione di contributi a titolo di anticipo qualora il produttore abbia gia' ricevuto un aiuto anticipato per altra misura riguardante la stessa particella vitata e non l'abbia ancora completamente realizzata; Ritenuto di sanzionare il produttore che non rispetti gli obblighi di cui al regolamento allegato alla presente deliberazione, stabilendo che, per il decennio successivo alla presentazione della stessa, non sia ammesso alla concessione di diritti derivanti dalla riserva regionale e di contributi comunitari e nazionali previsti per il settore viticolo; Ritenuto, alla luce delle modifiche sopra indicate, di abrogare il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 marzo 2001, n. 069/Pres., e di approvare il «Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e del Regolamento (CE) n. 1227/2000» allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale; Ritenuto, tuttavia, di stabilire che ai piani di ristrutturazione e riconversione non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del regolamento allegato al presente provvedimento continuino ad applicarsi le disposizioni dettate dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 marzo 2001, n. 069/2001; Vista la nota protocollo n. 3076/ST dell'8 luglio 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha comunicato che il comitato istituito ai sensi dell'Art. 7, paragrafo 4, del decreto ministeriale 27 luglio 2000, ha ritenuto conforme alla normativa comunitaria il regolamento allegato al presente provvedimento, a condizione che vengano apportate alcune rettifiche; Apportate le rettifiche suddette, in particolare all'Art. 10 del citato regolamento, relativamente all'onnicomprensivita' del contributo per le perdite di entrata conseguenti all'esecuzione del piano, nonche' al rinvio previsto dal comma 4, dell'Art. 12 del regolamento medesimo al manuale delle procedure di AGEA; Verificata inoltre, di concerto, l'insussistenza di alcune osservazioni formulate dal Ministero delle politiche agricole e forestali; Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Su conforme deliberazione, della giunta regionale n. 2030 del 29 luglio 2004; Decreta: E' approvato il «Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e del regolamento (CE) n. 1227/2000», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione. Trieste, 3 agosto 2004 p. il Presidente Il vice presidente: Moretton