(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 35 del 1° settembre 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  del  consiglio  del
17 maggio   1999,  relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato
vitivinicolo,  ed  in particolare il titolo II, capo III, inerente la
ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1227/2000 della commissione del
31 maggio  2000,  che  stabilisce  le  modalita'  di applicazione del
regolamento   (CE)  n.  1493/1999,  come  da  ultimo  modificato  dal
regolamento (CE) 1841/2003;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2729/2000 della commissione del
14 dicembre  2000,  recante modalita' di applicazione per l'attivita'
dei controlli nel settore vitivinicolo;
    Considerato  che  l'Art. 11, comma 4, del citato regolamento (CE)
n.    1493/1999,    limita   l'applicazione   del   regime   per   la
ristrutturazione  e  riconversione  dei vigneti alle sole regioni che
hanno  compilato  l'inventario  del  potenziale  produttivo, ai sensi
dell'Art. 16 del regolamento stesso;
    Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  27 marzo  2001, relativo all'aggiornamento dello schedario
vitivinicolo  nazionale  ed in particolare l'Art. 3, comma 2, secondo
il   quale   la   superficie   vitata  indicata  nella  dichiarazione
rappresenta  la superficie cui fare riferimento per la determinazione
delle misure e degli aiuti nel settore vitivinicolo;
    Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  27 luglio  2000, che stabilisce le norme di attuazione dei
Regolamenti  (CE)  n.  1493/1999  e  n.  1227/2000, ed in particolare
l'Art.  7,  comma  1,  che  pone  in  capo alle regioni il compito di
definire  le  procedure  e  le  disposizioni  per la predisposizione,
l'approvazione,  la  realizzazione  ed  il  controllo  della corretta
esecuzione dei piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
    Considerato che ai sensi dell'Art. 7, comma 5, del citato decreto
ministeriale  27 luglio  2000,  qualora i piani di ristrutturazione e
riconversione non siano predisposti dalla Regione, la stessa provvede
ad  individuare i soggetti e gli organismi in tal senso autorizzati e
a disciplinare nel dettaglio la materia;
    Visto  il  decreto del Presidente della Regione di data 17 giugno
2004,  n.  0198/Pres.  concernente il regolamento di attuazione delle
procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE)
n.  1493/1999  e  n.  1227/2000  in  materia di potenziale produttivo
viticolo;
    Ritenuto di concedere il regime di sostegno alla ristrutturazione
e  riconversione  dei  vigneti esclusivamente per la realizzazione di
impianti destinati alla produzione di vini V.Q.P.R.D. e I.G.T.;
    Ritenuto  opportuno, per motivi di funzionalita' e buon andamento
amministrativo, stabilire che:
      le  domande  per  i  piani  di ristrutturazione e riconversione
relative  alla  campagna  viticola 2004-2005 sono presentate entro il
trentesimo  giorno  successivo  all'entrata in vigore del regolamento
allegato alla presente delibera, mentre quelle relative alle campagne
successive sono presentate entro il 30 novembre di ciascun anno;
      le  domande  sono  inoltrate  al  servizio  per  le  produzioni
agricole  della  direzione centrale delle risorse agricole, naturali,
forestali e della montagna;
      il  direttore  del  servizio,  nella  prima  fase,  approva con
proprio  decreto  la  graduatoria  provvisoria delle domande istruite
favorevolmente,  esclusivamente  al fine di consentire ai viticoltori
un  tempestivo  avvio  dei  lavori  nei periodi piu' propizi per tale
scopo,   quali   l'inizio   inverno,   inizio   primavera   e,   solo
successivamente  all'assegnazione  annuale delle risorse da parte del
Ministero per le politiche agricole e forestali, la graduatoria utile
ai fini della concessione dei contributi;
      il  piano  di ristrutturazione e riconversione dei vigneti puo'
essere presentato sia da una singola azienda (piano individuale), sia
da  un  numero  non  inferiore a cinque aziende legate da un progetto
vitivinicolo comune, attraverso una cantina cooperativa, un consorzio
di  tutela  dei  vini  D.O.C.  ovvero un'organizzazione professionale
agricola (piano collettivo);
      al  fine di una migliore e piu' razionale gestione della spesa,
i  piani  di  ristrutturazione  e  riconversione  dei  vigneti  hanno
validita' annuale;
    Considerato   che   gli   obiettivi   principali   dei  piani  di
ristrutturazione  e  riconversione  sono  finalizzati  ad adeguare la
produzione  alle  esigenze  del  mercato,  ad  evitare un aumento del
potenziale produttivo, a ridurre i costi di produzione attraverso una
progressiva  sostituzione  dei vigneti obsoleti con altri vigneti che
consentano  di  ottenere  materia  prima  di  buona qualita' a prezzi
competitivi  e  remunerativi  per  il viticoltore, nonche' a favorire
azioni  volte  ad  incentivare  la riconversione varietale nonche' il
reimpianto  dei  vigneti  con  razionali forme di allevamento e sesti
d'impianto  che  migliorino  la qualita' del prodotto e consentano la
meccanizzazione delle principali operazioni colturali;
    Considerata   l'esigenza   di   riconvertire  i  vigneti  la  cui
composizione  varietale  o clonale non risulta merceologicamente piu'
valida,  nonche'  quelli  impiantati  con forme di allevamento aventi
sesti   d'impianto   espansi,   a   prescindere   dalla  collocazione
territoriale degli stessi;
    Attesa  la  necessita', al fine di evitare aumenti del potenziale
viticolo,  di  correlare  la  superficie  vitata  da  ristrutturare e
riconvertire  alle  rese medie delle superfici che hanno originato il
diritto   di   reimpianto   e  di  prevedere,  conseguentemente,  una
corrispondente  diminuzione  di  superficie  da  vitare  nei  casi di
aumento delle rese a seguito della ristrutturazione e riconversione;
    Ritenuto, pertanto, di stabilire che:
      i  piani  di  ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono
valutati  attraverso l'attribuzione di punteggi che tengono conto del
miglioramento  della qualita' della produzione, delle caratteristiche
tecniche  del  vigneto da ristrutturare, dell'ambito territoriale nel
quale  lo  stesso  viene  realizzato,  della  tipologia  del piano di
ristrutturazione   nonche'   delle   caratteristiche  soggettive  del
richiedente;
      l'importo del contributo concedibile per ogni ettaro di vigneto
ristrutturato  e  riconvertito  e'  determinato  forfetariamente,  in
misura  comunque  inferiore  al  50%  del  costo  dell'impianto e del
mancato reddito riferito ai primi tre anni di vita del vigneto;
      l'importo  del contributo concedibile per la ristrutturazione e
riconversione di un ettaro di vigneto situato in zona pianeggiante e'
pari  ad Euro 6.800,00, ridotto ad Euro 5.800,00 nel caso di utilizzo
di  diritti  in  portafoglio;  e' pari ad Euro 7.800,00 per i vigneti
reimpiantati  in  zona  collinare o carsica, ridotti ad Euro 6.800,00
nel  caso  di  utilizzo  di  diritti  in portafoglio; e' pari ad Euro
2.600,00  per  ciascun  ettaro di vigneto sovrainnestato, sia esso in
zona collinare o in zona pianeggiante;
      per   i   reimpianti   realizzati  prima  dell'estirpo  di  una
equivalente superficie vitata, il contributo per ettaro e' ridotto di
Euro   1.000,00,   stante   il   vantaggio   che   l'azienda   ricava
dall'anticipazione del reimpianto;
      per zone collinari si intendono quelle la cui acclivita' impone
l'esecuzione di particolari sistemazioni quali terrazzamenti, gradoni
o  ciglionamenti per agevolare le operazioni colturali necessari alla
realizzazione del vigneto;
    Ritenuto,   inoltre,   al   fine   di   favorire   la  tempestiva
realizzazione  delle  operazioni di ristrutturazione e riconversione,
di  autorizzare  l'erogazione  dei  contributi  in  forma  anticipata
rispetto  alla  conclusione  dei lavori, purche' gli stessi risultino
iniziati e venga presentata idonea garanzia bancaria o assicurativa a
favore  dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), pari al
120% del contributo concesso;
    Atteso  che,  in  conformita'  alla normativa comunitaria, non e'
consentita l'erogazione di contributi a titolo di anticipo qualora il
produttore  abbia  gia' ricevuto un aiuto anticipato per altra misura
riguardante   la  stessa  particella  vitata  e  non  l'abbia  ancora
completamente realizzata;
    Ritenuto  di  sanzionare  il  produttore  che  non  rispetti  gli
obblighi  di cui al regolamento allegato alla presente deliberazione,
stabilendo  che,  per il decennio successivo alla presentazione della
stessa,  non  sia ammesso alla concessione di diritti derivanti dalla
riserva regionale e di contributi comunitari e nazionali previsti per
il settore viticolo;
    Ritenuto,  alla  luce delle modifiche sopra indicate, di abrogare
il  regolamento  approvato  con  decreto del Presidente della Regione
13 marzo  2001,  n.  069/Pres.,  e  di  approvare  il «Regolamento di
attuazione   del   regime   di   sostegno   alla  ristrutturazione  e
riconversione  dei  vigneti  in  applicazione del Regolamento (CE) n.
1493/1999  e  del Regolamento (CE) n. 1227/2000» allegato al presente
provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale;
    Ritenuto, tuttavia, di stabilire che ai piani di ristrutturazione
e  riconversione  non  ancora conclusi alla data di entrata in vigore
del  regolamento  allegato  al  presente  provvedimento continuino ad
applicarsi  le  disposizioni  dettate  dal  regolamento approvato con
decreto del Presidente della Regione 13 marzo 2001, n. 069/2001;
    Vista  la  nota  protocollo  n. 3076/ST dell'8 luglio 2004 con la
quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha comunicato
che  il  comitato  istituito  ai  sensi dell'Art. 7, paragrafo 4, del
decreto  ministeriale  27 luglio  2000,  ha  ritenuto  conforme  alla
normativa   comunitaria   il   regolamento   allegato   al   presente
provvedimento, a condizione che vengano apportate alcune rettifiche;
    Apportate  le rettifiche suddette, in particolare all'Art. 10 del
citato    regolamento,   relativamente   all'onnicomprensivita'   del
contributo  per  le perdite di entrata conseguenti all'esecuzione del
piano,  nonche'  al  rinvio  previsto  dal  comma 4, dell'Art. 12 del
regolamento medesimo al manuale delle procedure di AGEA;
    Verificata   inoltre,  di  concerto,  l'insussistenza  di  alcune
osservazioni  formulate  dal  Ministero  delle  politiche  agricole e
forestali;
    Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Su  conforme  deliberazione,  della  giunta regionale n. 2030 del
29 luglio 2004;
                              Decreta:

    E' approvato il «Regolamento di attuazione del regime di sostegno
alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del
regolamento  (CE)  n. 1493/1999 e del regolamento (CE) n. 1227/2000»,
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della   Regione   ed   entrera'   in   vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
      Trieste, 3 agosto 2004
                          p. il Presidente
                    Il vice presidente: Moretton