(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 36 del 7 settembre 2004)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 2675 del
26 luglio 2004.
                              E m a n a

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifica   dell'Art.  6  del  decreto  del  presidente  della  giunta
                  provinciale 21 luglio 1992, n. 29

    1.  L'Art.  6 del decreto del presidente della giunta provinciale
21 luglio 1992, n. 29 e' cosi' sostituito:
      «Art.  6  (Autorizzazioni  agli invalidi motulesi). - 1. Previa
presentazione  della  relativa  certificazione  medica  gli  invalidi
motulesi possono ottenere un contrassegno con un numero non superiore
a  dieci  corse  per  anno  civile,  avente  validita'  su  tutto  il
territorio provinciale.
    2.  I  contrassegni  per invalidi motulesi residenti in un comune
della  Provincia  autonoma  di Bolzano sono rilasciati dalla stazione
forestale competente per il territorio del relativo comune.
    3.  I  contrassegni  per  invalidi  motulesi  non residenti in un
comune  della Provincia autonoma di Bolzano possono essere rilasciati
da ogni stazione forestale.
    4.   In   caso   di   palese  invalidita'  motoria  si  prescinde
dall'obbligo di presentazione della certificazione medica».
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Bolzano, 3 agosto 2004
                               SAURER

Registrato  alla  Corte  dei  conti  il 23 agosto 2004 Registro n. 1,
foglio n. 19