(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 7 settembre 2004) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2675 del 26 luglio 2004. E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modifica dell'Art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29 1. L'Art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29 e' cosi' sostituito: «Art. 6 (Autorizzazioni agli invalidi motulesi). - 1. Previa presentazione della relativa certificazione medica gli invalidi motulesi possono ottenere un contrassegno con un numero non superiore a dieci corse per anno civile, avente validita' su tutto il territorio provinciale. 2. I contrassegni per invalidi motulesi residenti in un comune della Provincia autonoma di Bolzano sono rilasciati dalla stazione forestale competente per il territorio del relativo comune. 3. I contrassegni per invalidi motulesi non residenti in un comune della Provincia autonoma di Bolzano possono essere rilasciati da ogni stazione forestale. 4. In caso di palese invalidita' motoria si prescinde dall'obbligo di presentazione della certificazione medica». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 3 agosto 2004 SAURER Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2004 Registro n. 1, foglio n. 19