(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 53 del 28 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, per favorire la partecipazione della comunita' valdostana alle scelte dell'amministrazione regionale e la conoscenza degli atti e dei programmi di rilevanza regionale, promuove l'informazione e la comunicazione sull'attivita' propria e su quella degli enti e delle aziende da essa istituiti a fini istituzionali. 2. La Regione, per promuovere il pluralismo dell'informazione quale condizione preliminare per l'attuazione dei principi di liberta' e democrazia e strumento per la crescita della comunita' valdostana, sostiene l'informazione locale, anche attraverso iniziative di promozione, qualificazione e valorizzazione dei mezzi di comunicazione stampata, radiotelevisiva e telematica operanti in Valle d'Aosta. 3. La Regione, al fine di tutelare e di valorizzare le particolarita' linguistiche della comunita' valdostana, incentiva gli organi locali dell'informazione scritta e parlata alla produzione di programmi nelle lingue francese, francoprovenzale e walser, attinenti alla realta' economica, sociale, culturale e istituzionale della Valle d'Aosta.