(Pubblicata  nel 2° Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                Lombardia n. 52 del 24 dicembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
   Disposizione di carattere organizzativo, gestionale e contabile

    1.  Alla  legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (amministrazione
dei beni immobili regionali) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) alla  lettera  a)  del  comma  3  dell'Art. 9 le parole «300
milioni di lire» sono sostituite dalle parole «trecentomila euro»;
      b) al  comma  1  dell'Art.  15  le  parole  «50  milioni»  sono
sostituite dalle parole «cinquantamila euro».
    2.  Alla  legge  regionale  14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle
disposizioni  legislative  regionali  in  materia  tributaria - testo
unico  della  disciplina  dei  tributi  regionali)  e'  apportata  la
seguente modifica:
      a) dopo il comma 1 dell'Art. 28 e' aggiunto il seguente:
      «1-bis.  L'imposta  regionale e', altresi', dovuta nella misura
del 100 per cento di quella fissata per il canone di cui all'Art. 89,
comma 1,  lettera  i),  del  decreto  legislativo  n.  112/1998,  con
esclusione  dei  canoni dovuti per le concessioni rilasciate ai sensi
dell'Art.  3,  comma 114, lettera a), della legge regionale 5 gennaio
2000,  n.  1  (riordino  del  sistema  delle  autonomie in Lombardia.
Attuazione   del   decreto   legislativo   31 marzo   1998,   n.  112
"conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle
regioni  e  agli  enti locali, inattuazione del capo I della legge 15
marzo  1997,  n. 59"), nonche' ai sensi dell'Art. 5, comma 4, lettera
c),  della  legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di
bonifica e irrigazione).».
    3.  Per  potenziare  le  attivita'  della  finanziaria  regionale
«societa'    Finlombarda   S.p.a.»,   la   Regione   partecipa   alla
ricapitalizzazione   della   stessa,   mediante   la   sottoscrizione
dell'aumento  del  capitale  sociale,  in  coerenza con gli indirizzi
stabiliti  dal  documento  di  programmazione economico-finanziaria e
secondo  gli  obiettivi  annuali  della giunta regionale. La legge di
bilancio provvedera' in ordine ai necessari stanziamenti.
    4.  La Regione, ad incremento della partecipazione azionaria gia'
in   atto   con   la  societa'  «Lombardia  Informatica  S.p.a.»,  e'
autorizzata    ad    acquisire   ulteriori   quote   azionarie   fino
all'acquisizione della totalita' del capitale sociale.