(Pubblicata nel 2° Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 24 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizione di carattere organizzativo, gestionale e contabile 1. Alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (amministrazione dei beni immobili regionali) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 3 dell'Art. 9 le parole «300 milioni di lire» sono sostituite dalle parole «trecentomila euro»; b) al comma 1 dell'Art. 15 le parole «50 milioni» sono sostituite dalle parole «cinquantamila euro». 2. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - testo unico della disciplina dei tributi regionali) e' apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 1 dell'Art. 28 e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'imposta regionale e', altresi', dovuta nella misura del 100 per cento di quella fissata per il canone di cui all'Art. 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 112/1998, con esclusione dei canoni dovuti per le concessioni rilasciate ai sensi dell'Art. 3, comma 114, lettera a), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, inattuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), nonche' ai sensi dell'Art. 5, comma 4, lettera c), della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione).». 3. Per potenziare le attivita' della finanziaria regionale «societa' Finlombarda S.p.a.», la Regione partecipa alla ricapitalizzazione della stessa, mediante la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal documento di programmazione economico-finanziaria e secondo gli obiettivi annuali della giunta regionale. La legge di bilancio provvedera' in ordine ai necessari stanziamenti. 4. La Regione, ad incremento della partecipazione azionaria gia' in atto con la societa' «Lombardia Informatica S.p.a.», e' autorizzata ad acquisire ulteriori quote azionarie fino all'acquisizione della totalita' del capitale sociale.