(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 24 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'Art. 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 1. L'Art. 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Finalita). - 1. Sono finalita' della presente legge: a) la riduzione dell'inquinamento luminoso ed ottico sul territorio regionale attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell'efficienza degli apparecchi, l'impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche e l'introdu-zione di accorgimenti antiabbagliamento; b) la razionalizzazione dei consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, in particolare da esterno, l'ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli stessi; c) la riduzione dell'affaticamento visivo e il miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale; d) la tutela delle attivita' di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non, di rilevanza nazionale, regionale o provinciale e di altri osservatori individuati dalla Regione, e) la conservazione e la tutela degli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette.».