(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia n. 9 del 1° marzo 2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' del servizio volontario di vigilanza ecologica
1. La Regione riconosce la funzione del volontariato per la
salvaguardia dell'ambiente e favorisce la partecipazione dei
cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico,
integrandone l'attivita' nel quadro delle pubbliche funzioni come
membri del servizio volontario di vigilanza ecologica.
2. Il servizio volontario di vigilanza ecologica e' istituito per
favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di
interesse per la natura ed il territorio, per la loro tutela e per
una razionale gestione delle risorse ambientali, da attuarsi anche
con le seguenti specifiche attivita':
a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela
ambientale nonche' sui criteri, mezzi e comportamenti atti a
realizzarla;
b) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e
sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire,
segnalare o accertare, a norma della legge regionale 5 dicembre 1983,
n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689,
concernente modifiche al sistema penale), fatti e comportamenti
sanzionati dalla normativa ambientale;
c) collaborazione con le autorita' competenti per la raccolta
di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio
ambientale;
d) collaborazione con le autorita' competenti per le operazioni
di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri
di carattere ecologico.
3. Il servizio volontario di vigilanza ecologica:
a) e' organizzato con criteri unitari per l'intero territorio
regionale e svolto da guardie ecologiche volontarie operanti presso
gli enti di cui all'Art. 3, comma 3;
b) e' iscritto di diritto nell'apposita sezione del registro
generale regionale del volontariato ai sensi della legge regionale 24
luglio 1993, n. 22 (legge regionale sul volontariato);
c) e' prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso
delle spese autorizzate, e non da' luogo alla costituzione di
rapporto di lavoro.