(Pubblicata nel supl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 11 del 16 marzo 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Oggetto e criteri ispiratori 1. La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'Art. 117, terzo comma, della Costituzione detta le norme di governo del territorio lombardo, definendo forme e modalita' di esercizio delle competenze spettanti alla Regione e agli enti locali, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e comunitario, nonche' delle peculiarita' storiche, culturali naturalistiche e paesaggistiche che connotano la Lombardia. 2. La presente legge si ispira ai criteri di sussidiarieta', adeguatezza, differenziazione, sostenibilita', partecipazione collaborazione, flessibilita', compensazione ed efficienza. 3. La Regione, nel rispetto dei principi di cui al comma 1 e dei criteri di cui al comma 2, provvede: a) alla definizione di indirizzi di pianificazione atti a garantire processi di sviluppo sostenibili; b) alla verifica di compatibilita' dei piani territoriali di coordinamento provinciali e dei piani di, governo del territorio di cui alla presente legge con la pianificazione territoriale regionale; c) alla diffusione della cultura della sostenibilita' ambientale con il sostegno agli enti locali e a quelli preposti alla ricerca e alla formazione per l'introduzione di forme di contabilita' delle risorse; d) all'attivita' di pianificazione territoriale regionale.