(Pubblicata nel supl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia n. 11 del 16 marzo 2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1.
Oggetto e criteri ispiratori
1. La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'Art.
117, terzo comma, della Costituzione detta le norme di governo del
territorio lombardo, definendo forme e modalita' di esercizio delle
competenze spettanti alla Regione e agli enti locali, nel rispetto
dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e comunitario,
nonche' delle peculiarita' storiche, culturali naturalistiche e
paesaggistiche che connotano la Lombardia.
2. La presente legge si ispira ai criteri di sussidiarieta',
adeguatezza, differenziazione, sostenibilita', partecipazione
collaborazione, flessibilita', compensazione ed efficienza.
3. La Regione, nel rispetto dei principi di cui al comma 1 e dei
criteri di cui al comma 2, provvede:
a) alla definizione di indirizzi di pianificazione atti a
garantire processi di sviluppo sostenibili;
b) alla verifica di compatibilita' dei piani territoriali di
coordinamento provinciali e dei piani di, governo del territorio di
cui alla presente legge con la pianificazione territoriale regionale;
c) alla diffusione della cultura della sostenibilita'
ambientale con il sostegno agli enti locali e a quelli preposti alla
ricerca e alla formazione per l'introduzione di forme di contabilita'
delle risorse;
d) all'attivita' di pianificazione territoriale regionale.