(Pubblicata nel supl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 11 del 16 marzo 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                    Oggetto e criteri ispiratori

    1.  La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'Art.
117,  terzo  comma,  della Costituzione detta le norme di governo del
territorio  lombardo,  definendo forme e modalita' di esercizio delle
competenze  spettanti  alla  Regione e agli enti locali, nel rispetto
dei  principi  fondamentali  dell'ordinamento  statale e comunitario,
nonche'  delle  peculiarita'  storiche,  culturali  naturalistiche  e
paesaggistiche che connotano la Lombardia.
    2.  La  presente  legge  si  ispira ai criteri di sussidiarieta',
adeguatezza,    differenziazione,    sostenibilita',   partecipazione
collaborazione, flessibilita', compensazione ed efficienza.
    3.  La Regione, nel rispetto dei principi di cui al comma 1 e dei
criteri di cui al comma 2, provvede:
      a) alla  definizione  di  indirizzi  di  pianificazione  atti a
garantire processi di sviluppo sostenibili;
      b) alla  verifica  di  compatibilita' dei piani territoriali di
coordinamento  provinciali  e dei piani di, governo del territorio di
cui alla presente legge con la pianificazione territoriale regionale;
      c) alla   diffusione   della   cultura   della   sostenibilita'
ambientale  con il sostegno agli enti locali e a quelli preposti alla
ricerca e alla formazione per l'introduzione di forme di contabilita'
delle risorse;
      d) all'attivita' di pianificazione territoriale regionale.