(Pubblicata nel num. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 17 marzo 2005) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento) 1. Il numero 7) del secondo comma dell'Art. 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, e' sostituito dal seguente: «7) assicurino al personale un trattamento economico equivalente a quello previsto per il corrispondente personale della scuola provinciale; prima della stipula del contratto collettivo previsto dal numero 8), la giunta provinciale determina i limiti di spesa ammissibili a finanziamento per assicurare la predetta equivalenza relativamente a ciascun anno di efficacia dei contratti;». 2. Al comma 2 dell'Art. 48 della legge provinciale n. 13 del 1977, nel primo periodo, tra le parole: «sono determinati e in misura» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto di quanto stabilito dal numero 7) del secondo comma dell'Art. 46,». 3. Alla lettera a) del secondo comma dell'Art. 54 della legge provinciale n. 13 del 1977 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed eventualmente con orario ridotto.».