(Pubblicata  nel  num. straord. al Bollettino ufficiale della Regione
            Trentino-Alto Adige n. 11 del 17 marzo 2005)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE

                            Ha approvato

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Modificazioni   della   legge   provinciale   21 marzo  1977,  n.  13
(Ordinamento  della  scuola dell'infanzia della provincia autonoma di
                               Trento)

    1.  Il  numero  7)  del  secondo  comma dell'Art.  46 della legge
provinciale 21 marzo 1977, n. 13, e' sostituito dal seguente:
    «7)  assicurino al personale un trattamento economico equivalente
a  quello  previsto  per  il  corrispondente  personale  della scuola
provinciale;  prima  della  stipula del contratto collettivo previsto
dal  numero  8),  la  giunta  provinciale determina i limiti di spesa
ammissibili  a  finanziamento  per assicurare la predetta equivalenza
relativamente a ciascun anno di efficacia dei contratti;».
    2.  Al  comma 2  dell'Art.  48  della legge provinciale n. 13 del
1977,  nel  primo  periodo,  tra  le  parole:  «sono determinati e in
misura»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  nel  rispetto  di  quanto
stabilito dal numero 7) del secondo comma dell'Art. 46,».
    3.  Alla  lettera  a)  del secondo comma dell'Art. 54 della legge
provinciale  n.  13  del  1977  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti
parole: «ed eventualmente con orario ridotto.».