(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 10 dell'11 marzo 2005) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' dell'intervento 1. La Regione, al fine di prevenire danni all'ambiente e di tutelare la salute pubblica, interviene per assicurare l'eliminazione, mediante incenerimento o coincenerimento, con o senza trasformazione preliminare in impianti riconosciuti a norma di legge, delle carcasse di animali morti in allevamento o abbandonati della specie bovina, bufalina, ovina, caprina, equina, suina ed ittica.