(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Sicilia n. 10
                         dell'11 marzo 2005)

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Finalita' dell'intervento

    1.  La  Regione,  al  fine  di  prevenire danni all'ambiente e di
tutelare    la    salute    pubblica,   interviene   per   assicurare
l'eliminazione, mediante incenerimento o coincenerimento, con o senza
trasformazione preliminare in impianti riconosciuti a norma di legge,
delle  carcasse  di  animali morti in allevamento o abbandonati della
specie bovina, bufalina, ovina, caprina, equina, suina ed ittica.