(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 22 del
                           21 maggio 2005)

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                Finanziamento di cantieri di servizi
    1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a finanziare,
nell'anno  2005,  l'istituzione  e la gestione diretta di cantieri di
servizi   in   favore  di  comuni  della  Sicilia  destinatari  della
sperimentazione  del  reddito  minimo  d'inserimento,  ai  sensi  del
decreto   legislativo   18 giugno  1998,  n.  237,  per  i  quali  il
finanziamento  e'  cessato  alla  data di approvazione della presente
legge ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso.
    2.  Per  cantiere  di  servizio si intende un programma di lavoro
temporalmente  definito  utile  ad  integrare e supportare la normale
attivita'  dei  servizi  comunali  in caso di interventi richiesti da
situazioni  straordinarie  o  non  previste  o nel caso di necessarie
integrazioni e aggiornamenti dei servizi per i quali l'organizzazione
amministrativa del comune non sia adeguata.
    3.  Gli  interventi  di  cui al presente articolo sono rivolti ai
soggetti  disoccupati  o  inoccupati gia' fruitori del reddito minimo
d'inserimento.  L'indennita'  e'  prevista  nella medesima misura del
reddito  minimo  di  inserimento alla data di entrata in vigore della
presente legge.
    4.  Per gli interventi di cui al comma 1 non trovano applicazione
le disposizioni di cui al comma 2 ed alle lettere a) e c) del comma 4
dell'Art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3.
    5.   Le   disposizioni   di   cui  al  presente  articolo trovano
applicazione  per i cantieri di cui all'Art. 24 della legge regionale
31 maggio 2004, n. 9, per i quali non si sia provveduto ad emettere i
decreti di finanziamento.
    6.  Per  le  finalita'  del presente articolo e' autorizzata, per
l'esercizio  finanziario  2005,  la spesa di 10.000 migliaia di euro,
cui  si  fa  fronte  quanto  a 4.000 migliaia di euro con parte delle
disponibilita'  dell'UPB  4.2.2.8.1, capitolo 613910 e quanto a 6.000
migliaia  di  euro con parte delle disponibilita' dell'UPB 4.2.1.5.2,
capitolo  215704, accantonamento 1003, del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario medesimo.