(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 22 del 21 maggio 2005) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finanziamento di cantieri di servizi 1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a finanziare, nell'anno 2005, l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il finanziamento e' cessato alla data di approvazione della presente legge ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso. 2. Per cantiere di servizio si intende un programma di lavoro temporalmente definito utile ad integrare e supportare la normale attivita' dei servizi comunali in caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie o non previste o nel caso di necessarie integrazioni e aggiornamenti dei servizi per i quali l'organizzazione amministrativa del comune non sia adeguata. 3. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati gia' fruitori del reddito minimo d'inserimento. L'indennita' e' prevista nella medesima misura del reddito minimo di inserimento alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Per gli interventi di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 ed alle lettere a) e c) del comma 4 dell'Art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione per i cantieri di cui all'Art. 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, per i quali non si sia provveduto ad emettere i decreti di finanziamento. 6. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte quanto a 4.000 migliaia di euro con parte delle disponibilita' dell'UPB 4.2.2.8.1, capitolo 613910 e quanto a 6.000 migliaia di euro con parte delle disponibilita' dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.