(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 25 del 10 giugno 2005) L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA Ha approvato IL REFERENDUM INDETTO AI SENSI DELL'ART. 17-BIS DELLO STATUTO REGIONALE IN DATA 15 MAGGIO 2005 HA DATO RISULTATO FAVOREVOLE IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Contestualita' dell'elezione del Presidente della Regione e dell'assemblea regionale 1. L'Art. 1 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 1. (Contestualita' dell'elezione del Presidente della Regione e dell'assemblea regionale). - 1. Il Presidente della Regione siciliana e' eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. 2. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale avviene su un'unica scheda. 3. Il collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale. 4. Il Presidente della Regione fa parte dell'assemblea regionale.».