(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 25
                         del 10 giugno 2005)

                   L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
                            Ha approvato
IL  REFERENDUM  INDETTO  AI  SENSI  DELL'ART.  17-BIS  DELLO  STATUTO
    REGIONALE IN DATA 15 MAGGIO 2005 HA DATO RISULTATO FAVOREVOLE
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Contestualita'   dell'elezione   del   Presidente   della  Regione  e
                      dell'assemblea regionale
    1.  L'Art.  1  della  legge  regionale  20 marzo  1951,  n.  29 e
successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
    «Art.  1.  (Contestualita'  dell'elezione  del  Presidente  della
Regione e dell'assemblea regionale). - 1. Il Presidente della Regione
siciliana  e' eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero
e  segreto,  contestualmente  all'elezione  dell'Assemblea  regionale
siciliana.
    2.  La  votazione  per  l'elezione del Presidente della Regione e
dell'Assemblea regionale avviene su un'unica scheda.
    3.  Il  collegio  elettorale  per l'elezione del Presidente della
Regione coincide con il territorio regionale.
    4.   Il   Presidente   della   Regione  fa  parte  dell'assemblea
regionale.».