(Pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Regione  Sicilia n. 7
                        dell'8 febbraio 2006)

                      L'ASSEMBLEA DELLA REGIONE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Interventi nel settore sanitario

    1.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'Art. 28 dello Statuto).
    2.  Fermi  restando  i  vincoli  di  cui  al  patto di stabilita'
relativo   all'intesa   della  Conferenza  Stato-Regioni  alla  spesa
sanitaria,  al  fine  di garantire i livelli essenziali di assistenza
nel  territorio,  l'Assessore  regionale per la sanita', nel rispetto
delle  disposizioni  finanziarie  vigenti  in  materia  di  dotazioni
organiche  e  nell'ambito  della  programmazione sanitaria regionale,
puo'  autorizzare  le  aziende  unita'  sanitarie  locali, le aziende
ospedaliere  e i policlinici universitari a procedere alle assunzioni
di  unita'  di  personale  del  servizio  sanitario nazionale secondo
criteri  e  priorita'  che sono preventivamente fissati dallo stesso,
sentita   la   competente   Commissione   legislativa  dell'assemblea
regionale   siciliana,  tenuto  conto  delle  effettive  esigenze  di
ciascuna  azienda  e  dei  concorsi  espletati.  Agli oneri di cui al
presente  comma,  valutati,  per  ciascuno  degli esercizi finanziari
2006,  2007  e  2008,  in  6.000  migliaia di euro, da porre a carico
dell'integrazione  regionale  di cui all'Art. 6, comma 5, della legge
regionale  22 dicembre 2005, n. 19 (UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413340),
si   provvede,  nell'esercizio  finanziario  2006,  con  parte  delle
disponibilita'  dell'UPB  4.2.1.5.2  capitolo  215704, accantonamento
1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo;
per  gli  esercizi  finanziari successivi gli oneri trovano riscontro
nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB
4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
    3.  Fermi  restando  i  vincoli  di  cui  al  patto di stabilita'
relativo   all'intesa  della  Conferenza  Stato-Regioni  sulla  spesa
sanitaria  e  le disposizioni di cui all'Art. 1, comma 6, della legge
regionale  5 novembre  2004,  n.  15,  l'Assessore  regionale  per la
sanita',  nell'ambito  della programmazione sanitaria regionale, puo'
altresi'   autorizzare   l'attivazione   di  nuove  unita'  operative
complesse  ad  elevata  assistenza  ricomprese  nell'allegato A «Alta
specialita»  del decreto 27 maggio 2003 «Piano di rimodulazione della
rete  ospedaliera»,  oltreche'  nuove  unita'  operative complesse in
discipline  oncologiche  nei  presidi  ospedalieri  e  nelle  aziende
ospedaliere   ricadenti  nelle  zone  classificate  ad  alto  rischio
ambientale.  Agli  oneri  di  cui  al  presente  comma, valutati, per
ciascuno  degli  esercizi  finanziari  2006,  2007  e 2008, in 24.000
migliaia  di  euro,  da porre a carico dell'integrazione regionale di
cui  all'Art.  6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n.
19  (UPB  10.2.1.3.1,  capitolo  413340), si provvede, nell'esercizio
finanziario  2006, con parte delle disponibilita' dell'UPB 4.2.1.5.2,
capitolo  215704,  accantonamento 1001 del bilancio della Regione per
l'esercizio   finanziario   medesimo;  per  gli  esercizi  finanziari
successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione  per  il  triennio  2006-2008,  UPB 4.2.1.5.2, accantonamento
1001.