(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 7 dell'8 febbraio 2006) L'ASSEMBLEA DELLA REGIONE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Interventi nel settore sanitario 1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'Art. 28 dello Statuto). 2. Fermi restando i vincoli di cui al patto di stabilita' relativo all'intesa della Conferenza Stato-Regioni alla spesa sanitaria, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza nel territorio, l'Assessore regionale per la sanita', nel rispetto delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di dotazioni organiche e nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, puo' autorizzare le aziende unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere e i policlinici universitari a procedere alle assunzioni di unita' di personale del servizio sanitario nazionale secondo criteri e priorita' che sono preventivamente fissati dallo stesso, sentita la competente Commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, tenuto conto delle effettive esigenze di ciascuna azienda e dei concorsi espletati. Agli oneri di cui al presente comma, valutati, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, in 6.000 migliaia di euro, da porre a carico dell'integrazione regionale di cui all'Art. 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413340), si provvede, nell'esercizio finanziario 2006, con parte delle disponibilita' dell'UPB 4.2.1.5.2 capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001. 3. Fermi restando i vincoli di cui al patto di stabilita' relativo all'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla spesa sanitaria e le disposizioni di cui all'Art. 1, comma 6, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, l'Assessore regionale per la sanita', nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, puo' altresi' autorizzare l'attivazione di nuove unita' operative complesse ad elevata assistenza ricomprese nell'allegato A «Alta specialita» del decreto 27 maggio 2003 «Piano di rimodulazione della rete ospedaliera», oltreche' nuove unita' operative complesse in discipline oncologiche nei presidi ospedalieri e nelle aziende ospedaliere ricadenti nelle zone classificate ad alto rischio ambientale. Agli oneri di cui al presente comma, valutati, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, in 24.000 migliaia di euro, da porre a carico dell'integrazione regionale di cui all'Art. 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413340), si provvede, nell'esercizio finanziario 2006, con parte delle disponibilita' dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.